Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.D. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 22 maggio 2009, che, decidendo nella controversia da lui proposta nei confronti di Wyeth Lederle spa e dell’INPS, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda ed accolto la domanda riconvenzionale della società.
Tra le parti vi è stato un precedente giudizio, introdotto nel 1996, che si è concluso con esito favorevole per il C..
In base a quanto esposto nel ricorso per cassazione del C., questi aveva proposto una domanda principale volta ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale di conciliazione sindacale del 29 dicembre 1993, con il quale aveva acconsentito alla cessazione del suo rapporto di lavoro nella convinzione che avrebbe potuto godere immediatamente del trattamento pensionistico. Aveva proposto, inoltre, una domanda subordinata, volta al risarcimento dei danni subiti.
Il Pretore accolse la domanda principale, dichiarando la nullità dell’accordo e quindi del consenso alla cessazione del rapporto e non si pronunciò, di conseguenza, sulla subordinata di risarcimento del danno, "essendo stata accolta quella principale" (ricorso per cassazione, pag. 4). Il C. propose appello, "chiedendo che venisse esaminata la domanda subordinata" (ricorso per cassazione pag. 4). Il Tribunale di Catania rigettò l’appello principale, oltre che l’appello incidentale della società. La decisione passò in giudicato.
Il C. ha proposto un nuovo giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta colposa della società per la somma di L. 312.575.690, corrispondente all’ammontare degli stipendi che egli avrebbe percepito dalla data del licenziamento al conseguimento della pensione, oltre al danno biologico.
La società si è costituita eccependo il giudicato e in subordine la prescrizione. Ha proposto domanda riconvenzionale volta alla restituzione dell’importo di L. 46.288.429 a suo tempo corrisposto al C. quale incentivo al consenso al licenziamento.
Il Tribunale di Catania ha accolto in parte la domanda principale, condannando la società a pagare 51.088,51 Euro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
La società ha proposto appello.
La Corte d’appello di Catania, ha accolto l’appello ed ha rigettato la domanda del C., condannandolo, in accoglimento dell’appello incidentale, a pagare alla società la somma di L. 46.228.429.
Il ricorso per cassazione del C. nei confronti di tale decisione si articola in quattro motivi. La società ha notificato e depositato controricorso. L’INPS non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare il ricorso notificato, con in calce la delega.
Con il primo motivo il C. denunzia violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione. Il quesito di diritto è il seguente: "Una domanda proposta in via subordinata e non esaminata dal giudice che ha accolto la domanda principale può essere autonomamente proposta in altro successivo giudizio, qualora le due domande non siano tra loro incompatibili, nè l’accoglimento della prima escluda l’accoglibilità successiva dell’altra".
Il giudice del primo processo, avendo accolto quella che il ricorrente stesso ha definito domanda principale, non poteva pronunciarsi sulla domanda che, sempre il ricorrente, ha definito subordinata.
La domanda principale accolta conteneva infatti la domanda subordinata, perchè la dichiarazione di nullità dell’accordo sulla cessazione del rapporto rendeva l’estinzione del rapporto di lavoro tamquam non esset e comportava il diritto al ripristino del rapporto dal momento della cessazione dichiarata nulla e quindi il diritto alla percezione delle retribuzioni con efficacia retroattiva. La domanda di risarcimento del danno è una domanda interna alla più ampia domanda accolta e più circoscritta rispetto alla principale.
Ed infatti era stata proposta come subordinata.
La Corte d’appello giunge alla conclusione che il giudicato formatosi con l’accoglimento della domanda principale non consente la proposizione in altro giudizio della domanda subordinata. E’ una interpretazione del giudicato da ritenere esatta. Nè può ipotizzarsi che la domanda di risarcimento proposta con il secondo giudizio fosse diversa dalla domanda di risarcimento proposta in via subordinata nel primo giudizio, perchè nel quesito di diritto si chiede di sapere se la "domanda proposta in via subordinata e non esaminata dal giudice che ha accolto la domanda principale può essere autonomamente proposta in altro successivo giudizio", dando per presupposto quindi la identità delle domande.
Il secondo ed il quarto motivo denunziano un vizio di motivazione. Il secondo "omessa od insufficiente e contraddittoria motivazione", il quarto motivazione contraddittoria. Sono inammissibili perchè, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si specifica qual è il "fatto" sul quale verte il vizio di motivazione, nè tanto meno le ragioni della sua natura controversa e decisiva. Questa Corte ha più volte precisato che "II motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).
Il terzo motivo, con il quale si denunzia una violazione di legge, è infine inammissibile perchè manca del tutto il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 360-bis c.p.c., applicabile ratione temporis in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 maggio 2009.
Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato. Sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè la decisione si incentra sull’interpretazione di un giudicato, che la Corte ha motivato in maniera adeguata, ma rispetto al quale erano ipotizzabili margini di dubbio tali da giustificare il giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
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