T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9137

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di compravendita in data 16.7.2001, il ricorrente ha acquistato un piccolo fabbricato ad uso abitazione, composto di un solo appartamento al piano terra di tre camere e servizi, ubicato nel Comune di Zagarolo, frazione di San Cesareo, quest’ultima divenuta poi comune autonomo, qual è attualmente.

Tale manufatto era stato assentito con concessione in sanatoria 23.4.2001, n. 29/2001.

In data 10.12.2004 lo stesso ha presentato domanda di condono edilizio per cambio d’uso in residenziale di locale magazzino esistente e suo ampliamento e nuova costruzione, realizzati nel Comune di S. Cesareo, via del Campo sportivo n. 43.

È stata depositata in giudizio copia di tale domanda e dei bollettini attestanti l’avvenuto versamento delle rate degli oneri concessori e dell’oblazione, ivi compresa la maggiorazione regionale.

Con ordinanza 31.3.2006, n. 13, notificata il 19.4.2006, nei confronti del Sig. D. è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione ad un manufatto, composto di un piano seminterrato di circa di 105 mq e dell’altezza di circa 3 m alla gronda e di un piano rialzato avente la medesima superficie e l’altezza variabile da 3 a 4 m, realizzato, in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa urbanistica, su terreno ubicato in San Cesareo, via del Campo sportivo s.n.c..

Avverso detto provvedimento è stato proposto il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) eccesso di potere e travisamento dei fatti, errore nei presupposti di diritto, illogicità, difetto di istruttoria e perplessità, anche in relazione ai principi di buon andamento ex art. 97 Cost. – incompetenza – violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione: l’ordinanza in esame non si sarebbe potuta adottare, in pendenza di una domanda di condono, della quale, peraltro, ivi non viene fatta alcuna menzione, per cui essa non sarebbe neppure idoneamente motivata, né potrebbe considerarsi alla stregua di un diniego di sanatoria, il quale va, invece, espressamente motivato e notificato al richiedente;

2) violazione e falsa applicazione della legge (rectius: d.P.R.) n. 380/2001, in relazione alla convalida del sequestro giudiziario: l’ordinanza sarebbe illegittima in relazione all’art. 349 c.p., in quanto la sua esecuzione presupporrebbe la violazione dei sigilli, stante un sequestro giudiziario;

3) carenza di legittimazione passiva: l’ordinanza non potrebbe essere eseguita, in quanto indirizzata unicamente al ricorrente, mentre legittima proprietaria è anche sua moglie, essendo stati gli stessi acquirenti in regime di comunione dei beni.

Il Comune di San Cesareo, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 26.7.2006, n. 4405, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Chiamato il ricorso in decisione nella pubblica udienza del 19.5.2011, con ordinanza collegiale 20.6.2011, n. 5438, è stata disposta un’istruttoria tesa all’accertamento della coincidenza o meno del fabbricato abusivo contestato con l’oggetto della richiamata concessione edilizia in sanatoria e della successiva domanda di condono edilizio, di ciò onerando entrambe le parti.

In data 8.8.2011 il Comune di San Cesareo ha depositato documentazione, in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria.

Infine, nell’udienza pubblica del 3.11.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento con cui si ordinano l’immediata sospensione dei lavori e la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, di un manufatto, composto di un piano seminterrato di circa di 105 mq e dell’altezza di circa 3 m alla gronda e di un piano rialzato avente la medesima superficie e l’altezza variabile da 3 a 4 m, realizzato, in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la normativa urbanistica, su terreno ubicato in San Cesareo, via del Campo sportivo s.n.c..

2 – Si è rilevato in narrativa che, con ordinanza collegiale 20.6.2011, n. 5438, è stata disposta un’istruttoria tesa all’accertamento della coincidenza o meno del suddetto fabbricato con l’oggetto della concessione edilizia in sanatoria 23.4.2001, n. 29/2001, rilasciata dall’allora competente Comune di Zagarolo, e della domanda di condono edilizio presentata in data 10.12.2004, di ciò onerando entrambe le parti, e che il Comune intimato ha provveduto al tempestivo deposito della relativa documentazione.

Da quest’ultima si deduce che non sussiste l’invocata coincidenza in parola.

2.1 – Segnatamente, per quanto concerne il menzionato titolo in sanatoria, esso si riferisce ad un fabbricato a piano terra ad uso abitazione e ad un secondo manufatto sempre a piano terra, ma ad uso magazzino.

2.2 – Con riguardo, invece, all’istanza di condono, che peraltro è stata respinta nelle more – con provvedimento 22.7.2011, prot. n. 13627 – essa è relativa al cambio parziale di destinazione d’uso di locale magazzino esistente ed al suo ampliamento, il tutto ad uso residenziale, e ad una nuova costruzione a piano terra in porodon, con solaio in cemento armato a tetto ad una falda.

Diversamente, il manufatto contestato e sanzionato con l’ordinanza qui gravata è composto da un piano seminterrato con struttura in cemento armato e tamponatura in blocchetti in tufo e da un piano rialzato con struttura in porodon con copertura a tetto a due falde, rinvenuto allo stato grezzo nel corso del sopralluogo eseguito in data 23.1.2006.

2.3 – È evidente che quest’ultimo fabbricato costituisce un quid novi rispetto sia all’oggetto della concessione edilizia in sanatoria sia altresì all’oggetto della domanda di condono edilizio, essendo diverse la struttura (a due piani – seminterrato e rialzato – e non già ad un solo piano – piano terra), la superficie e la volumetria (ben superiori per l’edificio in contestazione).

Rileva il Comune resistente che il magazzino condonato con la concessione edilizia in sanatoria è stato del tutto demolito ed al suo posto è stato realizzato proprio il manufatto de quo.

2.4 – Ne deriva che, sotto il profilo appena considerato, correttamente il provvedimento impugnato è stato adottato, non potendosi l’allora pendente domanda di sanatoria riferire al fabbricato colpito dall’ordine di demolizione.

3 – Quanto, invece, alla rilevata circostanza che la domanda di accertamento di conformità era stata presentata solo pochi giorni prima dell’adozione dell’ordinanza gravata, deve farsi notare che il relativo diniego, intervenuto poi in data 19.6.2006, con provvedimento prot. n. 7939, non è stato, a sua volta, impugnato, per cui, rispetto a detta censura, si ravvisa il venir meno dell’interesse a dedurla.

4 – È invece inammissibile, per difetto di interesse, la doglianza con la quale si assume illegittimità del provvedimento, per essere stato rivolto esclusivamente nei confronti dell’odierno ricorrente, pur essendo lo stesso comproprietario unitamente alla propria moglie (l’acquisto è stato, infatti, eseguito in regime di comunione dei beni), atteso che del nocumento derivante da tale mancato coinvolgimento può dolersi solo l’altra comproprietaria, che deve sopportarlo.

5 – Infine, è privo di fondamento il rilievo secondo cui la demolizione non sarebbe eseguibile, in pendenza di sequestro giudiziario, in quanto era possibile chiedere il dissequestro funzionale solo alla demolizione, il che chiaramente non risulta essere stato fatto.

6 – Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato, salve le censure dichiarate inammissibile ed improcedibile.

7 – Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, stante la soccombenza del ricorrente, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune di San Cesareo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *