Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;
ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;
RILEVATO che con esso i ricorrenti impugnano l’ordinanza con la quale il Comune di Anzio ha ingiunto loro la demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dal permesso a costruire n. 18603 del 16 dicembre 2004 come segue: "realizzazione di villini per la cui edificazione è stato variato il piano di campagna iniziale";
CONSIDERATO che avverso tale ingiunzione gli interessati oppongono la violazione degli articoli 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lamentando che per le modifiche sanzionate al progetto originario di realizzazione di otto unità abitative quadrifamiliari essi avevano presentato una DIA in data 27 febbraio 2007 con la quale, in ordine a due dei villini realizzati e già muniti di licenza di abitabilità, hanno chiesto di effettuare "lievi modifiche planimetriche comprendenti la realizzazione di n. 2 cancelli per il passaggio pedonale", sicché su di essa è da considerarsi formato il silenzio assenso; oltre tutto rilevano che la DIA era opportunamente corredata da elaborati progettuali di tal che ancora più incomprensibile appare l’assunta sanzione da parte dell’amministrazione, che col provvedimento in esame ha pure esposto la qualità di "indagato" di uno dei ricorrenti che avrebbe realizzato opere in difformità al citato permesso a costruire, laddove invece il procedimento penale nei confronti di questi è stato archiviato, o comunque il reato si è prescritto;
OSSERVATO che, in particolare dalla relazione tecnica acclusa alla DIA i ricorrenti hanno dichiarato di voler eseguire le seguenti opere: "lievi modifiche planimetriche con realizzazione di n. 2 cancelli per il passaggio pedonale e adattamento delle quote del villino A alle quote del piano di campagna (1,20 rispetto al piano della strada Via dei Gigli) in quanto il terreno in oggetto presenta un andamento ascendente verso il lato mare rispetto al progetto approvato il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati";
CONSIDERATO che la sezione, con ordinanza n. 5552 del 21 giugno 2011 ha richiesto al Comune di Anzio di chiarire se, dato il tenore letterale del provvedimento impugnato, esso intenda colpire eventuali difformità nella realizzazione dei villini oppure il ribassamento della quota del piano di campagna per la realizzazione della strada di accesso e dei due cancelli, effettuati con DIA del 27 febbraio 2007;
AVUTO riguardo alla relazione depositata in atti a seguito della istruttoria e dalla quale è emerso che, anziché il dichiarato "adattamento delle quote del villino A alle quote del piano di campagna (1,20 rispetto al piano della strada Via dei Gigli)" (relazione tecnica citata acclusa alla DIA del 27 2 2007), "la strada di accesso alle costruzioni, realizzata perpendicolarmente alla Via dei Gigli e la cui realizzazione fa parte integrante del permesso a costruire relativo ai villini, non potrebbe avere l’andamento altimetrico attuale senza l’avvenuta esecuzione di opere di reinterro e di costruzione di rilevato rispetto al piano originario. Tale condizione si rileva anche dalla documentazione fotografica rilevata nel corso del citato sopralluogo (sopralluogo della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco in data 26 agosto 2009): la misurazione eseguita nello stesso ha quantificato il presumibile innalzamento rispetto alla quota originaria in circa m. 0,56 alla distanza di m. 30 circa dalla Via dei Gigli ed in m. 1,25 circa al termine del lotto"; "l’esecuzione del suddetto rilevato ha comportato la necessità di realizzare apposita struttura muraria di sostegno, della quale non risulta menzione né all’interno del progetto originario approvato e neppure nella DIA del 27 febbraio 2007" (relazione istruttoria del Comune di Anzio a prot. n. 35929 del 4 agosto 2011);
RILEVATO che pertanto le opere di che trattasi non potevano essere considerate assentite con la DIA presentata dai ricorrenti, come pure insistito con memoria per l’udienza, atteso che la modificazione del piano di campagna sostanzia una modificazione della sagoma del rialzato, rientrante negli interventi disciplinati dall’art. 10, comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 cui espressamente fa riferimento l’art. 22 del medesimo decreto presidenziale, per escludere la applicabilità dello strumento della DIA a quelli che comportano una modifica della sagoma del bene con conseguente modificazione sostanziale dell’assetto preesistente del suolo (arg. Cassazione penale, sezione III, 16 marzo 2010, n. 20350);
CONSIDERATO che pertanto la principale ed unica doglianza proposta risulta smentita dalla relazione dell’amministrazione comunale non appare condivisibile e che, pertanto, il ricorso va respinto;
CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna i ricorrenti R.D. e R.P. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Anzio in persona del legale rappresentante p.t..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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