Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sull’appello proposto dal PG di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Massa in data 1-4-2005 che aveva assolti N. A. e B.A. del reato di concorso in appropriazione indebita aggravata di denaro di cui avevano il possesso in pregiudizio di tal G.I., nella qualità di amministratori dell’anziana donna, ex art. 530 cpv. c.p., perchè il fatto non sussiste, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 24-02-2010, in riforma della decisione di 1^ grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati (il cui appello era dichiarato inammissibile) in ordine al reato loro ascritto per essere estinto per prescrizione.
Avverso tale sentenza la difesa dei predetti imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducend, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato ed insufficienza ed illogicità della motivazione circa il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dall’accusata destinazione delle somme era stata diretta a fronteggiare spese di strordinaria amministrazione nell’interesse della persona offesa, il cui asserito stato di incapacità naturale non era stato affatto ne verificato nè valutato nella impugnata sentenza.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.
Ed invero, a palese smentita dell’invocata applicazione dell’art. 129 cpv. c.p.p., giova ribadire il principio di diritto secondo cui, in costanza di causa estintiva di reato (nella specie per prescrizione), la prova della insussistenza del fatto o della non commissione dallo stesso da parte dell’imputato, in uno al fatto non costituente reato deve essere "palese" in termini di oggettività e soggettività della questione. Ciò detto, a smentita evidente di tale necessario presupposto, giova richiamare la corretta e motivata risposta offerta nell’impugnata sentenza (cfr. fol.2), secondo cui la incontestabile configurazione del reato ascritto ai ricorrenti e la loro conseguente responsabilità al riguardo è ampiamente dimostrata dalla prova specifica. Infatti, emergendo pacifico che le somme incriminate sono entrate nella disponibilità degli imputati, in uno al fatto che non risulta nè smentito nè diversamente dedotto che l’utilizzazione di dette somme è stata destinata alla ristrutturazione dell’immobile di cui la G. aveva trasferito ai ricorrenti la nuda proprietà, puntualmente si è segnalata, alla stregua della convergente prova testimoniale, che i lavori a detto immobile erano di straordinaria manutenzione e, pertanto, avrebbero dovuto gravare sul nudo proprietario, ossia proprio sulle persone dei ricorrenti.
Di qui la sconfessata asserita evidenza delle invocate condizioni di cui all’art. 129 cpv. c.p.p., e la conseguente ineccepibile declaratoria di prescrizione del reato in comprovato decorso del relativo termine, ex art. 157 c.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favoredella cassa delle ammende.
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