T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 22-11-2011, n. 9160

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio rileva che alla Pubblica Udienza celebrata in data odierna, il nuovo procuratore della parte ricorrente ha depositato in giudizio un "atto di costituzione di nuovo difensore e di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a."sottoscritto dal difensore medesimo e un "atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c. p.a.", sottoscritto dalla parte ricorrente il quale, rappresentando di versare in gravi condizioni di salute ed economiche, chiede volersi pronunciare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio considera che l’atto di rinuncia in questione non appare ritualmente notificato alle altre parti nei termini di legge – di cui all’art. 84, comma 2, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il Codice del processo amministrativo) – vale a dire almeno dieci giorni prima dell’odierna udienza, e pertanto esso non può spiegare gli effetti propri della rinuncia formale, consistenti, sul piano processuale, nella necessaria declaratoria dell’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del Codice.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del ripetuto Codice, la rinuncia proposta pur in assenza delle prescritte formalità può valere alla stregua di un fatto o di un comportamento della parte (o delle parti) da cui il Giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Verificandosi, nel caso di specie, una siffatta evenienza – che ridonda nel venir meno di una indefettibile condizione dell’azione, onde il Giudice è spogliato del poteredovere di decidere la controversia – il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, definendo il giudizio con una sentenza in rito che dichiara la improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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