Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 23.3.2010, la corte di appello di Brescia, in accoglimento del gravame proposto dalle parti civili M.A. e M.I., in qualità di eredi di G.G. e M. S., ha dichiarato M.N. responsabile civilmente di diffamazione e lo ha condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore delle parti civili, che sono state liquidati in Euro 8.000, per ciascuna, nonchè alla rifusione delle spese, che sono state compensate nel rapporto tra la parte civile M. A. e il M.. Ha confermato nel resto l’impugnata sentenza.
Il capo di imputazione nei confronti di M., ex art. 81 cpv., art. 595 c.p., comma 2 e 3, L. n. 47 del 1948, art. 13, è stato così formulato: offendeva la memoria dei defunti S.M. e G.G., nonchè la reputazione del figlio M.A., scrivendo, nel libro "La terrazza sul cortile – i fatti di (OMISSIS) nei ricordi di un bambino", che costoro erano "di stretta e ottusa osservanza fascista", creavano "non pochi problemi agli altri abitanti della casa"; che la signora G. … minaccia continuamente di presentare all’autorità denunce contro" il nonno antifascista dell’autore; che costei era "ipocrita" e aveva fatto inserire il nonno dell’autore "nella lista dei dieci ostaggi da fucilare in caso di rappresaglia a (OMISSIS)"; che M.A. e suo zio dicevano "tutti contenti" all’autore "i tedeschi ti bruciano la casa e ci buttano dentro anche tuo nonno" ed espressioni di simile tenore , nonchè definendo M.S. "marito fantoccio", con l’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato.
La corte di appello ha ritenuto diffamatoria l’indicazione della G. quale persona che aveva inserito il nonno dell’autore nella lista dei dieci ostaggi, nonchè diffamatorio l’appellativo di "marito fantoccio" relativo a M.S..
Il difensore di M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. vizi di motivazione e violazione di legge, in riferimento all’art. 21 Cost., artt. 51 e 595 c.p..
La corte di merito ha ritenuto correttamente che laddove il M. narra di episodi direttamente percepiti, si può affermare il carattere diffamatorio esclusivamente se sussiste la prova della falsità del narrato e del suo carattere lesivo dell’altrui onorabilità. Ove manchi la prova della falsità e i fatti siano da collocare nel clima di contrasto ideologico, allora esistente nel Nord Italia, il carattere lesivo delle affermazioni deve essere escluso.
Affermato questo criterio interpretativo, secondo cui il testo è da considerare veritiero nella parte in cui si fonda sui ricordi personali dell’autore, la corte, con motivazione manifestamente contraddittoria, lo ha rovesciato, quando ha valutato la frase relativa all’inserimento del nonno dell’autore nella lista degli ostaggi da fucilare, in caso di rappresaglia: in questo caso ha ritenuto che trattasi di attribuzione di un fatto determinato di cui manca ogni riferimento a prove orali o documentali capaci di fornire supporto alla gravità di una simile accusa.
La motivazione è illogica, inoltre, perchè non da rilievo a riscontri documentali, quali il documento contenente le dichiarazioni del podestà di (OMISSIS), che individuava la "fascista" G.G. fra le "persone che siano di affidamento, di capacità e di interessamento al servizio" per la nomina a "dirigente dell’ufficio comunale notizie militari" ed il successivo atto del 2.9.1943 di nomina a tale ufficio.
Non è storicamente corretta l’affermazione della sentenza, secondo cui il proclama Kesserling stabiliva un automatismo nella rappresaglia indiscriminata, senza che fosse necessaria la compilazione di liste. Infatti è notorio che in alcune tragiche vicende della guerra di Liberazione vennero redatte delle liste e non vi fu una scelta indiscriminata.
In definitiva, la corte afferma la falsità del racconto di M., contraddicendo quanto prima rilevato sulla piena attendibilità della sua narrazione, negando valore a documenti storici oggettivi e attribuendo valore di argomento principale al c.d. proclama Kesserlnig, in funzione della prova della falsità dei fatti narrati dal M..
Quanto all’affermazione "marito fantoccio", ha un significato non lesivo. L’autore non voleva screditare la figura del M., ma sottolineare il carattere forte e autoritario della moglie, in modo da far capite i difficili rapporti tra le famiglie;
2. violazione di legge in riferimento all’art. 581 c.p.p., art. 185 c.p., art. 2043 c.c..
Il chiaro disposto dell’art. 581 c.p.p. prevede, a pena di inammissibilità che l’atto di impugnazione contenga i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce; le richieste; i motivi con indicazione specifica delle ragioni di diritto ed elementi di fatto.
Nel caso in esame, l’impugnazione, oltre a non riportare le conclusioni ai fini civilistici, essendosi limitata al rinvio a quelle rassegnate nel giudizio di primo grado, non contiene alcuna indicazione sulle ragioni che fondavano la domanda risarcitoria.
La corte di appello, nel motivare l’ammissibilità dell’impugnazione e comunque la sussistenza di un danno, ha applicato l’automatismo (reato uguale danno) escluso dalla sentenza S.U. n. 26972 dell’11.11. 08).
La mancanza di motivazione e l’illogicità sono confermate dalle considerazioni sulla dimensione del danno che hanno attestato la carenza di prova sulla sua sussistenza.
3. violazione di legge e motivazione illogica sulla compensazione delle spese: la corte ha respinto la richiesta di condanna ex art. 542 c.p.p. di M.A., dei danni in proprio. Ciononostante ha compensato le spese sul punto, rilevando che il rigetto dell’appello si è fondato su una valutazione del fatto diversa rispetto a quella del Gup. La decisione è illogica: il rigetto dell’appello è fondato su una motivazione in melius, in quanto è stata ritenuta non solo la sussistenza della scriminante dell’art. 51, ma anche l’inidoneità offensiva della frase che a lui riferita.
L’appellante va quindi condannato alle spese e si reitera la richiesta di condanna alle spese da liquidarsi in via equitativa.
Il ricorso non merita accoglimento,in quanto propone questioni di merito in funzione critica di quanto storicamente ricostruito e razionalmente valutato dalla corte di merito. La sentenza fa una ragionevole distinzione tra narrazioni indenni da censura sul piano penale e narrazioni penalmente rilevanti. Tra le prime inserisce l’episodio caratterizzato dalle parole dirette dall’allora giovanissimo M.A. nei confronti del coetaneo M..
Tali parole,- al di là della loro effettiva pronuncia- riflettenti comunque i rapporti di ostilità tra le famiglie per evidenti divergenze politiche – sono state correttamente ritenute espressioni indissolubilmente originate da una specifica fase infantile della vita di entrambi e quindi inidonee a ripercuotersi, sul piano penale e civile, negli attuali rapporti tra due persone adulte.
Ugualmente non è stata data rilevanza alle affermazioni sulla piena, acritica, ottusa, adesione dei coniugi M. all’ideologia e alla pratica del fascismo, che, in quanto dittatura incompatibile con adesioni critiche e parziali, imponeva e otteneva dai suoi sostenitori fiducia, devozione e subordinazione incondizionate e totali.
Quanto all’accusa relativa all’inserimento, da parte della G., del nonno dell’autore nella lista dei cittadini da fucilare, non è stata contestata dal ricorrente la sua gravità, essendo consistita nell’attribuire alla donna il ruolo di partecipe a un progetto di distruzione degli avversari politici, con modalità incivili e disumane . Tale gravità rende necessaria un’ incontestabile base probatoria sulla verità del fatto e la corte, con valutazione assolutamente incensurabile in sede di giudizio di legittimità, ha razionalmente ritenuto che il potere di pronunciare questa crudele condanna a futura memoria di un concittadino, reo solo di non essere fascista, non rientrasse nei modesti compiti della dirigente dell’ufficio comunale, incaricato di dare notizie alle famiglie sui militari al fronte. Inoltre il ricorrente non è stato in grado di smentire quanto affermato nella sentenza, secondo cui il proclama Kesserling non predisponeva liste di essere umani da fucilare, ma sanciva la generale fucilazione di ogni abitante maschio di età superiore a 18 anni, abitante in località ritenute ostili alle truppe nazi-fasciste. Non è stato dato modo al giudice di merito di effettuare specifica valutazione sulla notoria predisposizione di liste in altre località, legittimante la presunzione che la G. abbia fatto altrettanto Ugualmente è da valutare infondata la pretesa del ricorrente di sostituire la propria interpretazione bonaria delle parole dirette a M.S. a quella razionalmente compiuta dalla corte di appello, secondo cui "marito fantoccio" raffigura non un uomo che si è unito a donna di forte tempra caratteriale , ma un uomo senza personalità, incapace di autogestirsi, succube dei voleri altrui e, in quanto tale, meritevole di discredito nel contesto familiare e sociale in cui vive. Quanto ai requisiti dell’atto di appello, il complessivo contenuto del gravame, le molteplici argomentazioni critiche nei confronti della sentenza impugnata, le richieste di riforma agli effetti civili, il richiamo all’entità del risarcimento dei danni già specificate nel primo grado di giudizio consentono un giudizio positivo sull’ammissibilità dell’impugnazione, valutata nel complessivo contesto normativo improntato al principio del favor impugnationis. Quanto alla sussistenza del danno, la sentenza di appello si è implicitamente, ma inequivocabilmente pronunciata, laddove riconosce che l’attribuzione alla madre delle parti civili del comportamento relativo alla lista di rappresaglia costituisce "una accusa gratuita e sicuramente offensiva della memoria della persona a cui viene rivolta, rappresentata come volontaria complice di un progetto omicidiario barbaro e crudele, contrario al senso di umanità". Difficilmente può essere ricostruito in maniera più netta, nell’attuale momento storico, il danno alla reputazione di un essere umano, vivo o morto che sia.
Quanto alla censura sulle spese processuali, con corretto e insindacabile valutazione, la sentenza impugnata ha affermato la evidente diversità, sul punto della richiesta di M. costituito in proprio, tra quanto affermato nella sentenza di primo grado e quanto affermato nella sentenza della corte territoriale. Ne consegue il pieno riconoscimento di un autonomo potere discrezionale di quest’ultimo giudice e la correttezza formale dell’affermazione di compensazione delle spese . Nessun rilievo critico è formulabile sui criteri seguiti dalla corte di appello nella corretta ed equilibrata liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
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