Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 24-10-2011, n. 38148

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza M/9/2010, confermava la decisione 22/1/2009 del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato P.A. colpevole del delitto di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies – per essersi sottratto, dal gennaio 2003 in poi, all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto alla figlia S., tetraplegica, ai sensi degli art. 5 e 6 – e lo aveva condannato alla pena di un anno, mesi sei di reclusione ed Euro 1.548,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, alla quale aveva assegnato una provvisionale di Euro 6.000,00.

Il Giudice distrettuale riteneva che la prova della responsabilità dell’imputato era integrata dalla precisa e attendibile testimonianza della persona offesa, la quale aveva riferito che il padre, sottraendosi sistematicamente ai propri doveri, si era limitato a versare saltuariamente, nel periodo in contestazione, somme di denaro irrisorie, in linea peraltro col suo pregresso e abituale comportamento, considerato che non aveva ottemperato neppure alle statuizioni risarcitorie impostegli con una precedente sentenza di condanna per lo stesso reato. Aggiungeva che il trattamento sanzionatorie, fissato nella misura massima, era adeguato alla particolare gravità del fatto e alla negativa personalità dell’imputato (recidivo specifico nel quinquennio). Non ravvisava, infine, il vincolo della continuazione tra il reato accertato e quelli analoghi oggetto delle precedenti sentenze di condanna pronunciate dalla stessa Corte in data 29/4/2004 (irrevocabile il 16/9/2004) e 10/3/2006 (irrevocabile il 16/1/2009) nei confronti dell’imputato, e ciò perchè le diverse condotte di costui non erano sintomatiche di un medesimo disegno criminoso in vista della realizzazione di un fine unitario, quanto piuttosto di "una alternata indifferenza per le esigenze di vita della figlia, alla quale… dispensala) a suo piacimento pagamenti saltuari e parziali". 2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo: 1) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui evocava, pur non essendo oggetto di contestazione, anche l’inadempimento delle statuizioni civili di una delle precedenti sentenze di condanna; 2) erronea applicazione dell’art. 81 cpv. c.p. e vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli già giudicati.

3. Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.

Si sottrae a qualunque censura di legittimità il giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato addebitatogli, considerato che la prova a carico, come emerge dalla motivazione della sentenza in verifica, è integrata dalla puntuale testimonianza della persona offesa, nonchè dalle implicite ammissioni dello stesso imputato. Il riferimento, contenuto nella pronuncia di merito, all’ulteriore circostanza dell’omesso pagamento da parte del P. anche della somma liquidata, a titolo di risarcimento danni, a favore della parte civile nella precedente sentenza di condanna è chiaramente finalizzato a stigmatizzare, al di là della formale contestazione, l’assoluto e abituale disinteresse del predetto alle esigenze della figlia inabile, il che non significa che la condanna abbia avuto ad oggetto anche tale inadempimento.

La norma incriminatrice contestata ha introdotto una fattispecie delittuosa che, pur sanzionatale con le stesse pene previste dall’art. 570 c.p., si distingue da quest’ultima nell’elemento materiale, poichè la condotta è rappresentata dal solo inadempimento dell’obbligazione civile, costituita dal mancato versamento dell’assegno fissato dal giudice in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio; e, nel caso in esame, la contestazione e la conseguente condanna sono circoscritte all’omessa o all’irregolare corresponsione, nell’arco temporale oggetto di contestazione, dell’assegno per le esigenze della figlia inabile, affidata alle cure della madre. La diversa e più rafforzata tutela penale a favore dei figli di genitori divorziati rispetto a quella prevista per i figli minori o inabili di genitori separati trova spiegazione nella posizione di maggiore debolezza del coniuge divorziato, titolare della posizione creditoria anche per l’assegno destinato ai figli a lui affidati, rispetto al coniuge separato, al quale l’obbligato è ancora giuridicamente legato in virtù del persistere del vincolo matrimoniale (C. Cost. n. 472 del 1989).

Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso, col quale si censura il diniego del vincolo della continuazione tra il reato per cui si procede e quelli già giudicati con le sentenze irrevocabili 29/4/2004 e 10/3/2006 della Corte d’Appello di Venezia.

E’ il caso di precisare, innanzi tutto, che la possibilità di applicazione della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario rispetto all’applicazione nella competente sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e l’inesistenza del limite imposto dall’art. 671 c.p.p., vale a dire la preclusione per il giudice dell’esecuzione ad applicare la disciplina del reato continuato, se l’operatività della stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Poichè, nella specie, quest’ultimo ha espressamente escluso la continuazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso per cassazione avverso tale diniego.

Il Giudice a quo ha escluso, in maniera assertiva, l’iniziale proposito criminoso unitario dell’agente, senza cogliere le effettive connotazioni della condotta antigiuridica da costui tenuta nel tempo e l’eventuale riconducibilità della medesima ad una preventiva deliberazione unitaria, qualificata dalla unità di scopo.

Rileva la Corte che, nel caso in esame, non può prescindersi dai seguenti dati oggettivi emersi dall’istruttoria espletata: a) il P., senza soluzione di continuità, ha sistematicamente violato gli obblighi economici impostigli con la sentenza di divorzio per le esigenze della figlia invalida, tanto da essere stato condannato per fatti commessi fino al (OMISSIS) (sentenza 29/4/2004) e per fatti commessi dal (OMISSIS), ritenuti in continuazione con i primi (sentenza 10/3/2006); b) oggetto del presente procedimento sono gli analoghi fatti commessi dal (OMISSIS) in poi.

Tale situazione non può essere sottovalutata nè sotto il profilo della prospettazione soggettiva dell’agente, nè sotto quello oggettivo della reiterazione di violazioni omogenee, con conseguente protrazione continuativa dell’antigiuridicità, sintomi probabili di un preventivo e unitario programma criminoso. Questo particolare aspetto, in quanto superficialmente valutato, deve essere approfondito dal giudice di merito.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al diniego della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla continuazione, e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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