Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti, nella forma dei motivi aggiunti al ricorso r.g. 977/2011, chiedono che sia accertata l’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza da loro presentata in data 5.5.2011, volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza del rispetto della normativa igienicosanitaria da parte dell’azienda avicola Sant’Alessandro.
In data 1 giugno 2011 l’a.s.l. ha effettuato un sopralluogo presso l’azienda avicola, con nota prot. 48509 del 21.6.2011 ha rappresentato le risultanze dell’attività svolta ed ha dettato alcune prescrizioni, recepite nelle ordinanze comunali n. 99, 100 del 6.7.2011 e nel provvedimento prot. n. 11438 del 5.7.2011.
Stante l’insussistenza del presupposto dell’inerzia i motivi aggiunti sono inammissibili.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara i motivi aggiunti inammissibili.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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