T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1651Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente agisce con la procedura di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il comportamento inerte tenuto dall’amministrazione degli Interni sulla domanda che egli aveva presentato il 9. 6. 2008 volta ad ottenere la cittadinanza italiana;

– il ricorso è notificato il 15. 7. 2011 ed è ricevibile, in quanto se al termine di conclusione del procedimento amministrativo non si applica la sospensione feriale (quindi, nel caso in esame esso è scaduto il 9. 6. 2010, e da quella data è iniziato a decorrere il termine per la notifica del ricorso), essa però si applica al termine annuale per presentare il ricorso sul silenzio, cui – attesa la sua natura di termine processuale – è applicabile la sospensione feriale (ne consegue che il termine per la notifica del ricorso scadeva il 24. 7. 2010);

– nel merito, il ricorrente deduce che il comportamento omissivo tenuto sarebbe illegittimo in quanto il Ministero degli Interni sarebbe obbligato a provvedere sull’istanza del privato;

– questa deduzione è corretta, in quanto nel caso di specie, il ricorrente ha provato in giudizio di aver presentato la domanda di cittadinanza il 9. 6. 2008;

– per il procedimento amministrativo attivato dall’interessato l’art. 3, d.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 e la tabella A del d.m. n. 284 del 1993 prevedono un termine di conclusione di 730 giorni. Il termine è pertanto scaduto il 9. 6. 2010;

– l’amministrazione non ha provveduto entro il termine; in giudizio è stata, pertanto, dimostrata l’esistenza dell’obbligo di provvedere, e conseguentemente, l’illegittimità del comportamento inerte tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte di un obbligo di provvedere sulla istanza del privato. Va ordinato, pertanto, ex art. 117, co. 2, c.p.a. all’ amministrazione resistente di rispondere con provvedimento espresso alla istanza presentata dal privato (fermo restando il potere della stessa di decidere nel merito se l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza è fondata, versandosi nell’ambito di attività amministrativa connotata da ampia discrezionalità nel contenuto del provvedimento da adottare);

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di provvedere, con atto espresso e motivato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza presentata dal ricorrente il 9. 6. 2008.

SPESE a carico dell’amministrazione determinate in euro 500, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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