Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 17.09.2010, la Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sez. dist.
Sorrento del 26.01.2010, con la quale all’esito di giudizio abbreviato era stata affermata la penale responsabilità di D. M.E., M.A., D.C.R. e D.P. A., in ordine al delitto di furto aggravato in fattispecie tentata, previa concessione delle attenuanti generiche a D. M., M. e D.C., rideterminava le pene inflitte e concedeva a D.C. la sospensione condizionale della pena, subordinando il beneficio alla prestazione di attività socialmente utile non retribuita presso il Comune di Napoli, da determinarsi a cura della predetta amministrazione locale.
La Corte territoriale evidenziava che le imputate avevano ammesso gli addebiti contestualmente rinunciando a tutti i motivi di gravame, con la sola eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena.
Il Collegio rilevava che la resipiscenza delle prevenute meritava adeguato riconoscimento mediante la concessione delle attenuanti generiche a D.M., M. e D.C., da considerarsi equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva. Nel subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività socialmente utile da parte della D. C., la Corte evidenziava che l’imputata vi aveva espressamente consentito.
2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione D.C.R. deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale. La parte considera che l’intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi da quello relativo alla pena, come nel caso di specie, non esonera il giudice dal valutare la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; e rileva che la sentenza impugnata, sul punto, omette ogni considerazione. Sotto altro aspetto, la ricorrente assume che erroneamente la Corte territoriale abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento da parte dell’imputata di attività non retribuita a favore della collettività, atteso che la D.C. aveva risarcito interamente il danno prima della sentenza di primo grado; rileva, al riguardo, che il Tribunale aveva riconosciuto all’esponente l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che occupa ha proposto ricorso per cassazione anche l’imputata M.A., deducendo il vizio motivazionale. La ricorrente osserva che la sentenza non indica gli elementi posti a sostegno della decisione.
Motivi della decisione
4. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.
4.1 Soffermandosi sul primo motivo di ricorso proposto da D. C.R., si osserva che la parte, dopo avere rinunziato avanti alla Corte di Appello a tutti i motivi di gravame, con la sola eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, deduce oggi il vizio motivazionale, in relazione alla affermazione di penale responsabilità della prevenuta.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Invero, l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla riproponibilità di questioni alle quali la parte abbia in precedenza rinunziato, cui il collegio ritiene di aderire, muove dal rilievo che deve qualificarsi come inammissibile l’impugnazione relativa a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia espressamente rinunciato; e che i richiamati effetti preclusivi operano sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità onalogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione o all’analoga ipotesi dell’accordo sulla pena in appello in forza del previgente art. 599 c.p.p., comma 4, poi abrogato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 1, lett. i), "invertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125" (Cass. Sezione 2, Sentenza n. 3593 del 03.12.2010, dep. 01.02.2011, Rv. 249269). E la Corte regolatrice ha, quindi, chiarito che "poichè ex art. 597 c.p.p., comma 1 l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano i giudici d’appello prenderli in considerazione, nè potrebbe farlo questa S.C. sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo ius receptum in giurisprudenza quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali (Cass. Sezione 2, Sentenza n. 3593 del 03.12.2010, cit.).
4.2 Sotto altro aspetto, la ricorrente ha rilevato che erroneamente la Corte territoriale ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento da parte dell’imputata di attività non retribuita a favore della collettività.
Il motivo di doglianza è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Null’altro che rilevare, al riguardo, che la Corte di Appello ha evidenziato che la D.C. aveva espressamente consentito a che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena venisse subordinata allo svolgimento di attività socialmente utili non retribuite, da svolgersi presso il Comune di Napoli.
Poichè la doglianza ha natura processuale, questa Suprema Corte è facoltizzata alla diretta compulsazione degli atti. Ebbene, dal verbale di udienza del 17.09.2010 risulta – invero – che la l’imputata D.C. ebbe espressamente ad accettare "la subordinata relativa alla concessione del beneficio della sospensione della pena". Come si vede, la doglianza risulta destituita di ogni fondamento, avendo al Corte di Appello di Napoli provveduto in perfetta conformità al disposto di cui all’art. 165 c.p.p., comma 1, a subordinare la sospensione della pena – pena nel caso inferiore ad anni uno di reclusione – alla prestazione di attività non retribuita da parte della condannata, prestazione alla quale la D.C. non si è opposta. Ed è appena il caso di rilevare che il risarcimento del danno, rilevante ai sensi dell’art. 62 c.p., n. 6, è evenienza in termini non ostativa all’operatività dell’art. 165 c.p., comma 1, seconda parte.
5. Il ricorso proposto da M.A. è generico e perciò inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. Si osserva, peraltro, che qualora dovesse ritenersi che la parte abbia contestato utilmente l’intervenuta affermazione di penale responsabilità, sotto il profilo di un aspecifico vizio motivazionale, il ricorso in oggetto risulta vieppiù inammissibile, per le ragioni già svolte esaminando il primo motivo di ricorso della imputata D.C.:
risulta, infatti, che anche M.A. ebbe a rinunciare a tutti i motivi di gravame, in sede di appello, ad eccezione di quelli concernenti la pena.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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