Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente ricorso l’istante ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale questa sezione, in accoglimento del ricorso presentato dal ricorrente per l’accesso a documentazione concernente il suo rapporto di lavoro con P.I. Spa, ha ordinato a quest’ultima di trasmettere all’interessato copia di tutti i documenti richiesti entro venti giorni dalla comunicazione della stessa.
Nonostante il passaggio in giudicato della suddetta sentenza n. 4166/09, pubblicata il 26 giugno 2009, la società non ottemperava, rimanendo inerte.
Con ordinanza n. 1803/2011 la sezione ha concesso alla società intimata ulteriore termine per dare esecuzione alla succitata sentenza, ordinanza rimasta pure inottemperata da P.I. Spa, che non si è neppure costituita in giudizio;
Alla luce di quanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto, e, per l’effetto, va ordinato alla società intimata di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe mediante la trasmissione al ricorrente di copia della documentazione inerente il suo rapporto di lavoro con la medesima società come statuito dalla sentenza n. 4166/09, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.
In difetto di tempestiva esecuzione provvederà, in vece e luogo dell’amministrazione inadempiente e con spese a carico della stessa, il commissario ad acta, come già nominato con ordinanza n. 1803/2011, previa apposita istanza allo stesso formulata da parte ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a P.I. Spa di ottemperare alla sentenza in epigrafe, come in motivazione.
Condanna la Società intimata alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1500, compresi gli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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