Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con decreto in data 4.2.2011 il GIP del Tribunale di Lucera disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di B.N. e PE.Pr. per i reati di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8.
Ricorrono per cassazione il B. ed il PE., a mezzo dei difensori, denunciando l’abnormità del decreto di giudizio immediato. I capi di imputazione sub 3 e 4 risultano contestati a Pa.Sa. e P.N., che non sono stati tratti a giudizio con il rito immediato, mentre B.N. non risulta destinatario di alcuna specifica imputazione.
Il decreto impugnato è affetto da abnormità nella formulazione delle contestazioni di cui all’art. 640 bis c.p. (rubricate sub 1 e 2), elevate in concorso con la società Gamberi Vivi in palese violazione dell’art. 27 Cost.. Nè può sostenersi che il GIP abbia inteso implicitamente contestare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. Si è, quindi, in presenza di un provvedimento stravagante ed eccentrico rispetto ai principi fondanti del diritto penale.
2) Il ricorso è inammissibile.
2.1) E’ affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. L’abnormità dell’atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (cfr.
Cass.sez.un. 10.12.1997 n.17- Di Battista.
Più di recente le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n.25957 del 26.3.2009 (dep.il 22.6.2009), P.M. in procioni ed altro, nell1 affermare che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabili" hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)".
"L’abnormità funzionale riscontrabile, come si è detto nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". 2.1.1) Tanto premesso, l’atto impugnato non determina nè la stasi del procedimento, nè risulta emesso nell’esercizio di un potere non riconosciuto dall’ordinamento. Il cattivo esercizio del potere (ex art. 453 c.p.p., e ss.) si risolve, eventualmente, nella emanazione di un atto illegittimo (da far rilevare nel corso del processo), ma non abnorme.
2.2) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nello determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno.
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