Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 39100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 15.10.2010 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio a Mare, veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.V., in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen., risalente al periodo (OMISSIS), perchè il reato era ritenuto estinto per intervenuta oblazione, risultando versata dall’imputato la somma di Euro 172,00, oltre Euro 27 per spese processuali.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’Appello di Ancona, per dedurre inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo stato a suo dire errato il calcolo della somma dovuta, che andava quantificata in Euro 463,5, oltre le spese, in ragione del fatto che erano state contestate più violazioni in continuazione tra loro e che quindi il limite massimo dell’ammenda a cui occorreva fare riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione doveva essere pari al triplo della pena pecuniaria massima prevista per il reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il giudice a quo ha calcolato la somma dovuta a titolo di oblazione , facendo riferimento ad unico reato, implicitamente ritenendo in fatto assorbita la condotta di cui al comma 2 in quella, più grave, prevista dall’art. 659 cod. pen., comma 1. Non può quindi parlarsi di contravvenzione continuata, come opinato dal ricorrente, ma di unica violazione, con il che nessun appunto va mosso sulla correttezza del calcolo della somma stabilita come dovuta a titolo di oblazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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