Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con ricorso notificato l’8 ottobre 2001 e depositato il successivo giorno 18, i signori B. e R.C. – premesso di essere coltivatori diretti proprietari di un terreno di circa 16 ettari a uso agricolo sito nel comune di Sabaudia via dei Fossi 39, sul quale esercitano attività agricola consistente prevalentemente nell’allevamento di bovini finalizzato alla produzione del latte – hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Sabaudia ha loro ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate sul detto terreno, consistenti in una tettoia di mq 756 circa adibita a ricovero animali e un manufatto in muratura di circa 135 mq adibito a pollaio e deposito attrezzi.
2) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono le seguenti censure:
I) Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria.
Nell’adottare l’impugnato provvedimento, l’Amministrazione non ha considerato:
– che, entrambi i fabbricati sono stati realizzati tra il 1955 e il 1967 e hanno dimensioni notevolmente inferiori rispetto a quelle previste dall’indice di fabbricabilità del P.R.G. del Comune di Sabaudia, che sul terreno dei ricorrenti (destinato ad attività agricola) esprime una cubatura massima di 11.200 mc. per attrezzature e mc. 4.800 per le abitazioni;
– che, solo nel 1999 entrambe le opere sono state oggetto di ristrutturazione con alcune modifiche di ordine quantitativo e qualitativo;
– che, le suddette opere sono imprescindibili per la conduzione del fondo agricolo;
– che, relativamente al manufatto in muratura, i ricorrenti hanno presentato domanda di condono in data 28.11.1985 prot. n. 19007 ai sensi della L. 47/85.
II) Eccesso di potere per carenza di motivazione.
Il provvedimento impugnato non contiene una adeguata motivazione in ordine all’affidamento ingenerato nei ricorrenti dovuto al lungo lasso di tempo tra la realizzazione dei lavori di ristrutturazione nel 1999 e l’ordine di demolizione (dodici anni).
3) Con atto depositato il 24 aprile 2002, si è costituito in giudizio il Comune di Sabaudia.
4) Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.
5) Il ricorso è fondato.
6) I ricorrenti affermano che entrambe le opere sono state realizzate in epoca antecedente al 1967, allegando perizia di parte a firma del geom. Domenico Paniccia del 25.9.2001.
L’Amministrazione, pur costituita, non ha contestato le veridicità di quanto affermato.
Spiegano, inoltre, che i manufatti in argomento esprimono una cubatura di gran lunga inferiore a quella massima che il PRG di Sabaudia consente in base alla superficie (16 ettari) del loro terreno, classificato zona "verde rurale" con indice di fabbricabilità fondiario pari a mc/mq 0,03 per residenze e mc/mq 0,07 per attrezzature agricole.
Sulla zona, peraltro, non grava alcun vincolo.
7) Ciò premesso, rileva il Collegio che "È illegittima l’ingiunzione di demolizione di un manufatto per il ricovero di animali, realizzato senza licenza edilizia in zona agricola prima dell’entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765, atteso che solo con questa è stato per la prima volta imposto l’obbligo di pianificazione dell’intero territorio comunale e generalizzato il rilascio della concessione edilizia come titolo abilitativo all’edificazione (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 24 gennaio 2009, n. 3).
8) In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.
9) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1073/2001 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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