Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2012, n. 6222

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 7/12/08, depositata il 17 aprile 2007, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggior reddito relativo al 1996 ai fini Irpef, Ilor ed accessori, per il quale C.M., e le figlie Em. ed D.R.E. avevano omesso di presentare la prescritta dichiarazione, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado affermava che i presupposti per l’accertamento col metodo sintetico induttivo erano carenti, atteso che le contribuenti, quali socie della società Salto srl, avevano acquisito delle quote sociali assieme agli altri del gruppo mediante un prestito bancario per una parte, e il finanziamento di altro consistente importo effettuato dai precedenti soci F., cui tale somma veniva restituita successivamente, oltre all’incremento del capitale mediante finanziamento diretto da parte di C.. Questa, D.R. E. ed Em. resistono con separati controricorsi, ed hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

2. In via pregiudiziale va rilevato che all’udienza odierna per la ricorrente è stata presentata dichiarazione inerente alla persistenza dell’interesse alla trattazione e decisione del ricorso, e perciò va deciso in conformità. Ciò premesso, va altresì rilevato che i controricorsi mancano del carattere di autosufficienza, e quindi sono inammissibili, atteso che le controricorrenti non vi hanno indicato la sommaria esposizione del fatto, nè le ragioni per le quali le doglianze addotte a sostegno del ricorso sono da disattendere, non essendo al riguardo idonea la memoria depositata in un secondo tempo da ciascuna di loro. Invero, conìè noto, la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 11160 del 11/06/2004, n. 3602 del 2003). Inoltre va osservato che di conseguenza sono nulle le memorie presentate a norma dell’art. 378 c.p.c., per supplire alle carenze dell’atto previsto per contestare le censure e argomentazioni addotte con quello introduttivo nella sede di legittimità, mancando dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo per cui è previsto il deposito di memorie di parte, che è solo quello di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso) (V. pure Cass. Sentenza n. 238 del 09/01/2001).

3. Tutto ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che l’amministrazione ben poteva procedere all’accertamento sulla scorta degli incrementi patrimoniali verificatisi nel 2000 in relazione ai cinque anni precedenti trattandosi di presunzione legale semplice, per la quale i relativi proventi andavano ripartiti per quote uguali anche ai cinque anni precedenti, tranne che le contribuenti avessero fornito la prova che si sarebbe trattato di proventi esenti o per i quali la trattenuta d’imposta fosse stata operata alla fonte.

Il motivo è fondato. Il giudice di appello osservava che gli incrementi patrimoniali verificatisi in una certa annualità non potevano dispiegare alcun effetto contributivo per anni precedenti, stante l’autonomia di ognuno di essi.

L’assunto non è esatto, atteso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 (nel vigore del testo originario) – consente all’ufficio di determinare sinteticamente un imponibile maggiore rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito. Al fine indicato, pertanto, può essere utilizzata anche la titolarità di azioni societarie, ove essa evidenzi, in relazione agli esborsi necessari agli acquisti, un previo accumulo di redditi superiori a quelli analiticamente determinabili (V. pure Cass. Sentenze n. 16284 del 23/07/2007, n. 5599 del 11/05/1992). Peraltro va pure rilevato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzati per l’accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, non debbono necessariamente riferirsi all’anno in contestazione, ma possono essere accaduti in anni diversi, allorchè si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosì in ulteriori ed autonomi indici contributivi (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10371 del 01/07/2003, n. 9099 del 2002).

4. Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione me di legge, giacchè il giudice del gravame non considerava che la presunzione legale di maggiore capacità contributiva scattava con gli incrementi patrimoniali, e semmai erano le contribuenti che dovevano dare la prova che si trattava di proventi esenti o già assoggettati ad imposizione.

La censura, che in parte rimane assorbita dal motivo testè esaminato, va condivisa, dal momento che la CTR non indicava adeguatamente le ragioni per le quali riteneva che le operazioni finanziarie relative al prestito ricevuto dalla società Cariverona e le somme corrisposte ai soci, divenuti d maggioranza, della Salto, e cioè il gruppo D.R. – C., dai precedenti, e precisamente i F., costituivano elementi finanziari che denotavano comunque un incremento patrimoniale, a nulla rilevando il rapporto fiduciario tra i due gruppi stessi, peraltro non provato.

5. Col terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione, posto che il giudice di appello non indicava le ragioni, in base alle quali riteneva che le appellate avessero fornito gli elementi di prova della loro contestazione, se non in modo generico.

La doglianza ha pregio, atteso che la CTR non specificava gli elementi di prova che le contribuenti avrebbero addotto a sostegno del loro assunto per vincere la prova presuntiva legale dell’erario.

Solo "ad abundantiam" infine va osservato che, oltre tutto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che la medesima sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. Ne consegue che il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (V. pure Cass. Sentenza n. 24597 del 03/12/2010).

6. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara inammissibili i controricorsi e la nullità delle pedisseque memorie; accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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