Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38892

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero avverso cinque ordinanze emesse in camera di consiglio il 4 novembre, con cui veniva dichiarata la inefficacia per decorrenza del termine massimo di fase della custodia cautelare disposta nei confronti di S.M., Sc.Ma., R.D., R.R. ed O.A.. L’inammissibilità è stata ravvisata per le modalità di presentazione della impugnazione, essendo stato depositato l’appello nella segreteria del pubblico ministero anzichè nella cancelleria del Tribunale del riesame. Il Tribunale ha altresì rilevato che il pubblico ministero mancava di interesse alla impugnazione in quanto il procedimento era ormai passato ad una nuova fase processuale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli; fa presente che il pubblico ministero, dopo aver redatto l’atto di appello, lo ha consegnato alla propria segreteria per l’inoltro al Tribunale del riesame; la segreteria ha apposto l’attestazione del "depositato" ed ha quindi provveduto a consegnare, quello stesso giorno, l’atto di appello alla cancelleria del Tribunale del riesame;

le forme di legge erano state dunque rispettate.

3. Nell’interesse di R.R. è stata depositata una memoria con la quale si condividono le argomentazioni del Tribunale del riesame; si ribadisce il difetto di interesse del ricorrente anche in relazione alla asserita incompetenza del gip a disporre la misura, essendo il giudizio ormai traslato addirittura alla fase di appello; si eccepisce che anche il ricorso per cassazione è stato depositato in segreteria; si deduce che per R.T. e R., ed anche Sc.Ma. (come precisato nella discussione orale, sarebbe in ogni caso decorso il termine di fase.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del pubblico ministero merita accoglimento. Deve in primo luogo rilevarsi che è evidente la sussistenza dell’interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento che, come quello di cui trattasi, ritiene essersi verificata la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare deducendo l’erroneità del calcolo operato, dal momento che l’eventuale accoglimento della impugnazione porterebbe il gip, la cui competenza deriva dalla avvenuta proposizione della impugnazione, a ripristinare la custodia cautelare; del tutto irrilevante è che il procedimento sia passato ad altra fase, atteso che tale circostanza non determina certamente il venir meno della custodia cautelare relativa alla fase precedente, ma solo l’inizio di un nuovo termine. Ritiene poi il Collegio che la impugnazione sia stata regolarmente presentata; risulta infatti (dal timbro apposto) che lo stesso giorno del deposito nella propria segreteria, l’atto di appello del pubblico ministero sia stato depositato presso il Tribunale del riesame a cura di persona a ciò autorizzata e dunque con modalità pienamente consentite; irrilevante e che l’atto sia stato depositato anche presso l’ufficio di Procura con atto interno a tale ufficio, cui ha fatto seguito la trasmissione ed il deposito presso il Tribunale del riesame.

Analoga considerazione vale per il presente ricorso per Cassazione che risulta depositato (come da apposito timbro) il 25.5.2005 presso la cancelleria del tribunale del riesame.

2 Si impone dunque l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del riesame di Roma che provvederà sul mento della questione tenendo conto delle eccezioni prospettate in questa sede circa la eventuale scadenza del termine di fase che devono trovare considerazione da parte del giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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