Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
D.B.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Ancona, sezione distaccata di lesi, lo aveva condannato alla pena di Euro 1000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 1 e 5 e art. 389, lett. c) perchè non provvedeva affinchè i pavimenti ed i passaggi obbligati presso il reparto assemblaggio della ditta elica S.p.A. non fossero ingombrati da materiali di produzione in modo da non ostacolare la normale circolazione e di consentire ai mezzi di trasporto l’esecuzione delle manovre in sicurezza.
L’imputato veniva invece assolto perchè il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 590 per l’incidente occorso alla lavoratrice dipendente S. investita in retromarcia da un carrello e dalla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 224 e art. 389, lett. b) specificamente contestata per non aver provveduto affinchè nell’area destinata al reparto assemblaggio davanti alle vie pedonali che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici fossero disposte barriere atte ad evitare possibili investimenti ovvero adeguate segnalazioni alfine di permettere ai pedoni di circolare in sicurezza rispetto alle zone di transito e di carico scarico dei mezzi.
Deduce in questa sede il ricorrente:
a) erronea applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 5 e art. 389, lett. c) sul rilievo che la contravvenzione de qua non riguardi l’ipotesi in cui le vie di transito dei carrelli siano completamente invase da materiale in lavorazione trattandosi di spostamenti momentanei necessitati dalla lavorazione stessa;
b) erronea applicazione di legge con riferimento ai medesimi articoli ed alla L. n. 758 del 1994, art. 24; art. 129 c.p.p. avendo il ricorrente adempiuto alle prescrizioni come accertato in sede di sopralluogo dall’ispettorato del lavoro;
c) mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dalla deposizione della teste S. e dalla produzione fotografica;
d) mancanza della motivazione con riferimento agli artt. 62 bis e 133 c.p.;
e) mancanza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente ha fatto pervenire per l’udienza note integrative in cui si ribadisce che il D.B. è stato assolto dalla contravvenzione in relazione alla quale non risultavano assolte le prescrizioni e condannato, invece, per quella relativa alle prescrizioni adempiute e rileva anche di non essere stato messo nelle condizioni di essere ammesso al pagamento ex D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che le condotte in questione sono attualmente previste come illecito penale anche al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63, 64, 68 che richiamano, in particolare, anche la disciplina contenuta nell’allegato 4^ punto 1.4.
L’abrogazione del D.P.R. n. 547 del 1955 non ha quindi effetto sulla contestazione stante l’evidente continuità normativa con le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 2008.
L’art. 63, comma 1 recita, infatti:
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato 4^.
Quest’ultimo prevede, tra l’altro:
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
L’art. 64, comma 1, stabilisce che:
Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’art. 63, commi 1, 2 e 3; L’art. 68 – Sanziona il datore di lavoro;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800 per la violazione dell’art. 64, comma 1, e art. 65, commi 1 e 2;
Ciò posto, a prescindere dai rilievi senz’altro fondati sull’errato riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 5 anzichè comma 10, il ricorrente si duole in questa sede di una sostanziale confusione nella indicazione delle violazioni contestate all’esito dell’ispezione effettuata dal dipartimento di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della Regione Marche in data 12 dicembre 2006, nonchè del mancato accesso alla oblazione.
Dall’esame del verbale di ispezione, consentito in questa sede in relazione alla tipologia del vizio denunciato, in quanto concretantesi nel sostanziale travisamento della prova, si rileva che, come evidenziato dall’estensore, le prescrizioni di cui al precedente verbale numero 337/06 del 18 giugno 2006 risultavano ottemperate limitatamente al punto 1 e non, quindi, rispetto al punto 2, "essendo la corsia di transito dei mezzi meccanici utilizzata sia da personale per lavoro continuo che per passaggio pedoni in genere.
Per queste motivazioni non esistono garanzie contro il rischio di investimento pedoni".
Il punto 1^ risultava invece ottemperato essendosi riscontrato all’atto del secondo accesso la rimozione dei bancali nelle corsie di transito ai mezzi ed avendo riferito le persone presenti all’ispezione che erano state adottate soluzioni alternative di deposito materiale in altro luogo, a distanza dalle linee di produzione.
Sembra vero, quindi, quanto affermato dal ricorrente e, cioè, che quest’ultimo è stato chiamato a rispondere della violazione per la quale vi sarebbe stata in precedenza regolarizzazione. E ciò in quanto, si ribadisce, la contestazione per cui è intervenuta la condanna in sede penale è quella di non aver provveduto affinchè i pavimenti di passaggi ubicati presso il reparto assemblaggio della ditta Eolica S.p.A. non fossero ingombrati da materiali di produzione in modo da non ostacolare la normale circolazione e di consentire ai mezzi di trasporto l’esecuzione delle manovre in sicurezza.
Accertato quanto sopra si pone un secondo problema e, cioè, quello di verificare se la regolarizzazione avvenuta dopo il primo accesso sia sufficiente all’estinzione del reato.
Così non è evidentemente in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21 il solo adempimento alle prescrizioni senza il pagamento della somma indicata non consente l’estinzione del reato.
Ora, va anzitutto premesso che le disposizioni degli artt. 21 e 24 continuano a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 301 (Applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 20 e segg.) recita, infatti:
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente Decreto nonchè da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui all’art. 20 e segg., D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Ciò posto, qui rileva l’altra doglianza sostanziale del ricorrente che è quella di non essere stato messo nelle condizioni di operare il pagamento della somma stessa.
Peraltro, occorre ricordare che anche l’adempimento tardivo avrebbe avuto comunque rilevanza in quanto il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, comma 3 stabilisce che "3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis c.p.. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa".
Conclusivamente la sentenza deve essere annullata con rinvio rispetto alla violazione per cui vi è stata condanna per consentire un corretto esame che consenta di ricostruire con esattezza sul piano fattuale i termini della vicenda amministrativa, verificando se il ricorrente sia stato posto effettivamente in condizione di procedere all’oblazione e, comunque, l’epoca della regolarizzazione, in quanto certamente rilevante per determinare il momento consumativo del reato.
Rimangono pertanto assorbite le altre questioni dedotte in punto di trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ancona.
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