Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
P.I.L. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, che l’otto aprile 2011 ha confermato l’ordinanza con cui il 2 marzo 2011 il g.i.p. del medesimo ufficio ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, al fine di consentire all’istante di sottoporsi a programma terapeutico riabilitativo in una struttura residenziale chiusa per la disintossicazione dalle sostanze stupefacenti. Con il ricorso il difensore ha dedotto con unico motivo formale due aspetti: la violazione degli artt. 310 e 597 c.p.p. nonchè la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Osserva che il P., tossicodipendente ed indagato per rapina aggravata, aveva allegato alla richiesta tutta la documentazione necessaria. Aggiunge che il g.i.p. aveva ritenuto erroneamente applicabile il citato art. 89, comma 3, invece estraneo alla vicenda in esame, ed in modo parimenti illegittimo aveva considerato incompatibile con l’istanza la constatazione che l’interessato era da anni in cura presso il Sert. Tali argomentazioni erano condivise in sede d’appello dal Tribunale, che rilevava, però, l’esistenza di "eccezionali esigenze cautelari", mai prese in esame precedentemente e, quindi, considerata in violazione del principio devolutivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Non merita censura la decisione del Tribunale di non potere disporre la sostituzione della misura cautelare in atto, richiesta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 perchè il P. intendeva sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, posto che tale disposizione consentiva al collegio di valutare la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione chiesta dal ricorrente è, infatti, subordinata al fatto che vi sia un apprezzamento dei giudici che escluda la ricorrenza, delle menzionate esigenze.
Nel caso di specie, invece, il Tribunale ha dato atto con motivazione adeguata e coerente che l’esigenza di tutela della collettività era esposta ad un pericolo assai elevato e di consistenza tale da fare apparire la sua salvaguardia meritevole di una tutela maggiore rispetto all’interesse ai recupero del soggetto tossicodipendente. La formulazione letterale della norma imponeva al collegio di compiere la verifica in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Nè può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che vi sia stata da parte del Tribunale violazione del principio devolutivo stabilito dall’art. 597 c.p.p., comma 1. Rientra, infatti, nei poteri del giudice chiamato a decidere in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. accertare la ricorrenza, nell’ambito della concreta fattispecie, degli elementi previsti dalla legge per l’applicabilità di una determinata norma (nel caso, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89), indipendentemente dal fatto che una tale doverosa indagine sia stata trascurata nel precedente grado o che il rigetto dell’istanza abbia trovato altra motivata giustificazione tanto da rendere superfluo l’approfondimento di altri aspetti normativi (conforme Sez. 4, Sentenza n. 36317 del 11/04/2008 rv. 241893 ed ivi citate).
I giudici, nella fattispecie, si sono semplicemente limitati a ricondurre la motivazione del provvedimento adottato nello stretto ambito previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89. Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, commi 1 bis e 1 ter, come modificato dalla L. n. 332 del 1995, art. 23.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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