Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Alla pubblica udienza del 17.11.2011, il difensore dell’esponente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, insistendo però per la condanna alle spese dell’Amministrazione;
non resta, pertanto, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del presente gravame;
le spese possono però essere compensate (salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge), attese le oscillazioni della giurisprudenza sulla questione giuridica di cui è causa e la condotta dell’Amministrazione, che ha – nelle more – comunque soddisfatto la pretesa della parte ricorrente (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.10.2011, n. 2468).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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