Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale Monocratico di Gela, il 28.09.2009, per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione della stessa, ricorre la difesa del D. chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:
1) l’erronea applicazione della legge penale perchè la Corte d’appello non ha ritenuto sussistente l’ipotesi del falso grossolano;
2) la mancanza di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle richieste subordinate, della sostituzione della pena detentiva in pecuniaria,con conseguente rateizzazione della stessa e la concessione del beneficio della non menzione della condanna.
3) l’erronea applicazione della legge penale tenuto conto che anche il reato di ricettazione doveva essere dichiarato prescritto.
Motivi della decisione
2. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
2.1 Quanto al primo motivo rileva che secondo la giurisprudenza,datata e consolidata di questa Corte, che il collegio condivide e fa propria, la detenzione per la vendita di prodotti recanti il marchio contraffatto, integra il delitto di cui all’art. 474 c.p.; la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, non ha rilevanza, perchè l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sentenza n. 31451 del 2006 Rv. 235214; sentenza n. 13031 del 2000 Rv. 217506; sentenza n. 39863 del 2001 Rv. 220236; sentenza n. 40835 del 2004 Rv. 230913; sentenza n. 34652 del 2005 Rv. 232501;
sentenza n. 44297 del 2005 Rv. 232769).
2.2 Quanto alla prescrizione del reato di ricettazione, richiesta con il terzo motivo di ricorso,va,innanzitutto ribadito che l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2 non costituisce una fattispecie autonoma di reato ma un’ipotesi attenuata del reato base; tanto rileva ai fini della prescrizione del reato, che va computata secondo la novella del 2005, che non attribuisce valore,nel computo del termine di prescrizione, alle circostanze del reato,fatta eccezione per le aggravanti ad effetto speciali. Il tempo di prescrizione per il reato di ricettazione, nel caso che ci occupa è pari ad anni dieci, ai quali vanno aggiunti i tredici mesi di sospensione del procedimento, per rinvii chiesti nell’interesse dell’imputato o del suo difensore. Ne consegue che,ad oggi, il termine prescrizionale non è ancora maturato.
Per le ragioni suddette il primo ed il terzo motivo sono inammissibili.
2.3 Deve, invece, essere accolto il motivo di ricorso relativo alla mancata pronuncia sul beneficio della non menzione,che era stato chiesto dal difensore con apposito e circostanziato motivo di appello.
In ordine a tale motivo la Corte nulla ha motivato.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata sullo specifico punto, e solo su tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanisetta perchè provveda a valutare,anche nel merito, la concessione del beneficio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il passaggio in giudicato degli altri capi della sentenza.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente all’omessa statuizione sulla richiesta del beneficio della non menzione della condanna e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Caltanisetta per il giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.