Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con provvedimento in data 25 ottobre 2005 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 300 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Municipale, categoria C (posizione economica C1).
Gli odierni ricorrenti hanno superato la prima prova preselettiva e sono stati quindi ammessi alla successiva prova scritta avente ad oggetto, secondo quanto previsto dal bando, la somministrazione di non meno di 5 domande con la possibilità per il candidato di scegliere tra 4 risposte predeterminate. In particolare, ogni candidato doveva indicare la risposta esatte e quindi svolgere sull’argomento un sintetico commento.
Gli odierni ricorrenti non hanno tuttavia superato la prova scritta per aver dato il sig. Altieri solo 5 risposte esatte ed 8 commenti ed il sig. C. solo 5 risposte esatte e 9 commenti.
Avverso il provvedimento del 13 novembre 2007 con cui è predisposta la pre graduatoria relativa ala prima fase di esperimento del concorso de quo è dunque proposto il presente ricorso, rivolto pure avverso l’antecedente provvedimento con cui sono stati approvati i testi dei questionari da sottoporre ai candidati.
Si deduce a sostegno del proposto ricorso violazione di legge e dei principi generali in materia di procedure concorsuali pubbliche con particolare riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel bandi di concorso nonchè eccesso di potere sotto tutti i suoi profili sintomatici e violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. In sostanza, i ricorrenti lamentano l’equivocità e la erroneità degli schemi di domanda predisposti per la preselezione, con particolare riferimento alla domanda n. 4 ed alla domanda n. 9 con specifico riguardo alla contestuale presenza di più possibili risposte corrette al medesimo quesito. Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che le relative risposte debbono essere considerate esatte con spettanza del pertinente punteggio che consentirebbe ai ricorrenti il superamento di questa fase della procedura. In via subordinata è denunciata la illegittimità della intera procedura concorsuale per aver previsto tipologie di risposte multiple, asseritamente illogiche, irrazionali e confusionarie. Si contesta quindi la circostanza per cui risultano collocati in posizioni più vantaggiose (di quelle dei ricorrenti) candidati che hanno risposto ad un minor numero di risposte e con un minor numero di commenti.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Con ordinanza n. 4115 del 2008 la V Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 800 del 2008 con cui era respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Premesso che l’amministrazione gode della più ampia ed insindacabile discrezionalità, salvo il limite dell’abnormità, nell’individuazione delle domande a risposta multipla da sottoporre ai partecipanti ad un pubblico concorso (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7771), devesi osservare che la regola di bando del concorso de quo delinea un meccanismo che prevede – quale prova di esame scritta – il raggiungimento di un limite numerico di risposte corrette, almeno pari a cinque e la successiva valutazione da parte della Commissione esaminatrice dei commenti svolti da ciascun candidato su ciascun quesito esatto. In altri termini, il commento alla risposta non esatta non può essere oggetto di (positiva) valutazione.
Ed infatti la commissione esaminatrice, a fronte della disposizione di cui all’art. 6 del bando che dispone il punteggio minimo di sette decimi per l’accesso alla prova orale, ha in sede di criteri stabilito che il punteggio complessivo di 10/10 poteva essere assegnato per un massimo di 8/10 al numero delle risposte predeterminate esatte, con limite minimo di 6 risposte esatte ed il restante punteggio di 2/10 poteva essere assegnato e modulato (da un minimo di 0,05 ad un massimo di 0,20 punti ciascuno) per la valutazione dei commenti, ovviamente solo per quelli relativi a risposte predeterminate esatte. In altri termini, è stata predisposta ed applicata una soglia minima id accesso alla valutazione pari a 6 risposte esatte, limite numerico che gli odierni ricorrenti non hanno raggiunto. Devesi solo soggiungere che la detta predisposizione di una soglia minima di accesso alla valutazione era imposto dalla peculiare articolazione della prova scritta e dalla contemporanea previsione per cui l’ammissione alla prova orale prevede il superamento di quella scritta con almeno 7/10, senza tuttavia che il bando abbia specificato come articolare detto punteggio trattandosi di valutare l’esattezza delle risposte e, in caso di risposte esatte, i commenti in merito espressi dai candidati. Ben si intende, allora, quanto al profilo della soglia minima di accesso alla valutazione, come la posizione degli odierni ricorrenti non sia stata appunto oggetto di valutazione avendo gli stessi risposto esattamente solo a cinque domande. Né, del resto, il bando o la predisposizione dei criteri di applicazione della previsione di bando, quale operata dalla Commissione esaminatrice, risultano essere stati contestati dagli odierni ricorrenti.
Rileva allora, ai fini del superamento della prova scritta, innanzitutto il numero delle risposte esatte e quindi il commento sintetico che accompagna la risposta esatta. Si comprende allora come i due controinteressati B. e M., gli unici evocati in giudizio dai ricorrenti, risultano essersi legittimamente collocati in graduatoria in posizione più favorevole rispetto a questi ultimi avendo fornito rispettivamente otto e nove risposte esatte, comunque un numero di risposte esatte superiore a cinque (limite raggiunto dai ricorrenti), risultando così irrilevante (rispetto agli odierni ricorrenti) il dato concernente i commenti formulati dai controinteressati (in numero di due per B. ed in numero di dieci per M.).
Rimane dunque da esaminare il profilo dell’erroneità ovvero equivocità degli schemi di domanda relativi alle domande n.n. 4 e 9, che, ad avviso, dei ricorrenti, sarebbero impostati in modo tale da creare confusione nell’individuazione della risposta esatta in un ambito di scelte tutte logicamente valide ed intercambiabili.
Non vi è dubbio che nelle prove concorsuali articolate su quesiti a riposta multipla, da svolgersi entro un determinato arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell’acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell’Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell’osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente, una volta posta la domanda, l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7984).
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non sia rinvenibile nelle risposte ai detti quesiti quella equiparabilità che lamentano i ricorrenti. In disparte il fatto che già sul piano logicoconcettuale la piena equiparabilità di risposte diverse al medesimo quesito appare alquanto difficile da riscontrare, ciò che rileva in un quesito a risposta multipla è che delle risposte predeterminate solo una sia quella compiutamente esatta, senza che la legittimità dello schema di domanda sia compromesso dalla circostanza per cui altre risposte, pur senza appunto corrispondere in pieno al quesito, recano formulazioni in sé corrette. In altri termini, non occorre che le risposte sbagliate siano in sé considerate erronee, quanto appunto che non siano le risposte giuste per la specifica domanda formulata. Ne consegue che legittimamente ai due ricorrenti per le due domande nn. 4 e 9 non è stato riscontrata risposta esatta con conseguente mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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