Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe in quanto comporterebbe interferenze indebite nei confronti del proprio segnale.
Contro tale atto solleva i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dell’art. 1 comma 5 L. 122/1998 nonché dell’art. 28 c. 2 D. lgs. 177/2005 in quanto le modifiche agli impianti assentite con il provvedimento impugnato sarebbero state attuate su base interferenziale.
II) Illogicità manifesta in quanto era prevedibile al momento dell’emanazione dell’atto che la riunione di tre impianti, il potenziamento del segnale e la sua collocazione in montagna avrebbero comportato interferenze nei confronti di altre emittenti.
La controinteressata eccepisce la tardività del ricorso in quanto non vi sarebbe prova della ricezione in data 20 dicembre 2006.
In secondo luogo il ricorso sarebbe infondato in quanto la normativa non vieterebbe l’interferenza tra le reti, mancando una apposita pianificazione, quanto impedirebbe l’aggravamento delle situazioni di interferenza. In secondo luogo gli accertamenti sono stati sempre effettuati in contraddittorio con la ricorrente e le modifiche introdotte avrebbero addirittura portato vantaggio alla medesima.
Il secondo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto l’aggravamento della situazione di interferenza e la pretesa estensione delle aree servite dal segnale, affermate nel ricorso sarebbero insussistenti.
La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.
2. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, di contenuto identico al primo provvedimento impugnato, per i seguenti motivi: inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della nuova autorizzazione in quanto si sarebbe verificata una evidente diminuzione dell’intensità di campo del segnale del nuovo impianto di Valcava Vetta rispetto all’intensità di campo del segnale dell’originario impianto di Roncola.
La difesa della controinteressata dichiara che a seguito del passaggio al digitale entrambe le reti operano su canali diversi per cui non vi sono più problemi di interferenza e quindi chiede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
All’udienza del 4 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. I ricorsi sono improcedibili per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere.
Il primo ricorso è improcedibile in quanto il provvedimento impugnato è stato revocato con provvedimento in data 21/03/2007.
Il secondo ricorso è improcedibile in quanto agli atti infatti risulta che entrambe le imprese radiotelevisive sono state autorizzate a seguito del passaggio al digitale ad operare su frequenze diverse con la conseguenza che non si verificano più interferenze tra i segnali.
A ciò si aggiunge che dagli atti risulta che i provvedimenti impugnati non hanno cagionato un aumento delle interferenze preesistenti nei confronti della ricorrente per cui non vi sono neppure i presupposti per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
In definitiva quindi entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati improcedibili per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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