Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 31-10-2011, n. 39276 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze ricorre in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe di applicazione, nei suoi confronti di S.L., della pena concordata ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Denuncia violazione di legge e difetto di motivazione per l’erronea applicazione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con parere scritto il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha evidenziato che, a fronte di dati oggettivamente rilevanti quali la detenzione di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, hashish, marijuana), quello ponderale della sostanza caduta in sequestro (gr. 790 di hashish), con un principio attivo di oltre 500 mg., del numero notevole di dosi ricavabili (1.660), e di un precedente penale specifico, il giudice si limita a rilevare che l’imputato è meritevole della concessione dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità per la "natura della sostanza stupefacente (prevalentemente hashish e marijuana peraltro in quantità non particolarmente rilevante) e dal positivo comportamento assunto dopo i fatti nei confronti delle problematiche della tossicodipendenza".

La motivazione dell’impugnata sentenza risulta incongrua e carente soprattutto laddove non ritiene il dato ponderale rilevante, nonostante esso lo sia in maniera oggettiva, e, quindi, non specifica le ragioni per cui il fatto debba ritenersi di lieve entità solo quando, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, integri un’ipotesi di minima offensività penale della condotta.

In ragione di tanto deve ritenersi venuto meno l’accordo e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio nel quale le parti dovranno rivalutare i termini dell’accordo e l’interesse ad un nuovo patteggiamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Livorno per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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