Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 14 marzo 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.F., gravemente indiziato di concorso nel reato di estorsione aggravata e continuata nei confronti di C.C.G..
Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato e deduce la violazione dell’art. 274 c.p.p. nonchè la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, su cui si erano appuntate le doglianze fatte valere in sede di riesame con i motivi presentati direttamente in udienza. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha considerato la situazione dell’indagato sottoposto a regime dell’art. 41 bis ord. pen. e ha trattato genericamente il tema delle esigenze cautelari, disattendendo le critiche avanzate dalla difesa, omettendo di prendere in esame il rapporto temporale tra misura cautelare e commissione del reato, la sussistenza in concreto del pericolo di fuga e il rischio effettivo di reiterazione del reato.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale, seppure con una motivazione piuttosto concisa, ha preso in considerazione le doglianze proposte dall’imputato con riferimento alle esigenze cautelari, che ha ritenuto presenti, anche sulla base della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, non essendo stati acquisiti elementi dai quali risulti l’insussistenza di tali esigenze.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici hanno preso in considerazione la situazione del G. in regime dell’art. 41 bis Ord. Pen., precisando che il provvedimento penitanziario ha natura transitoria, sicchè non può considerarsi ostativo ad una valutazione di pericolosità del soggetto.
All’infondatezza dei motivi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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