Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale del di riesame di Torino, con ordinanza in data 6/5/2011, confermava l’ordinanza del GIP del Tribunale di Torino, in data 18/4/2011, applicativa della misura della custodia in carcere, tra l’altro, nei confronti di H.E., indagato di reato di rapina aggravata, in concorso, ai danni di R.M., nonchè di furto aggravato commesso in (OMISSIS)). Proponeva ricorso per cassazione l’indagato deducendo i seguenti motivi:
a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di rapina aggravata, rilevando l’erroneità e contraddittorietà delle conclusioni raggiunte sulla base dei tabulati e celle telefoniche;
b) incompetenza territoriale del Tribunale di Torino con riferimento al reato di furto aggravato commesso in (OMISSIS).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1) Va, preliminarmente, rilevato che, in materia di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Cass. pen., Sez. 2^, 17/12/2004, n. 3240).
Il Tribunale del riesame ha desunto gravi elementi di colpevolezza nei confronti dell’indagato dalle conversazioni registrate dall’utenza in uso a G.A. e dall’esame dei tabulati del traffico telefonico relativi all’utenza di D.M.N. e allo stesso indagato, attraverso un esame dettagliato delle relative celle telefoniche, rilevando come le stesse si trovassero nella medesima zona e, verosimilmente, coprissero, almeno in parte la stessa area, ritenendo compatibile la presenza del prevenuto, unitamente ai complici, nel luogo e tempo della rapina e nel percorso di fuga dei rapinatori (pag. 11, 12), evidenziando come l’indagato, la sera del 3/3/2010, alle ore 23:00, transitava nel luogo ove si era consumata la rapina in danno del R. e, di lì a poco, si era trovato in prossimità del luogo ove era stato ricoverato l’autocarro sottratto alla parte offesa. Il Tribunale ha anche valutato la sospetta successiva inattività delle utenze telefoniche dei vari coimputati in relazione alla situazione di allarme venutasi a creare in seguito ai sequestri, da parte delle forze dell’ordine, operati all’interno del capannone di Collegno.
I Giudici hanno, altresì, disatteso le obiezioni della difesa, riproposte in questa sede di legittimità, con motivazione coerente e logica (pag. 14, 15, 16), incensurabile in sede di legittimità, pur dovendo essere sottoposte al vaglio critico dibattimentale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "la modifica apportata all’art. 292 cod. proc. pen., comma 2, con la legge 8 agosto 1995 n. 332 che ha introdotto la partizione c) bis, non impone al giudice del riesame un onere di motivazione tale da rendere necessaria un’analisi puntuale di ogni elemento fornito dalla difesa, quando l’irrilevanza di simile elemento risulti chiara dall’esposizione delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi che legittimano in concreto la misura disposta" (Cass. Sez. 1 sent.
990 del 04.03.1996 dep. 04.04.1996 rv 205048). Infatti questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l’assunto) che "la norma di cui all’art. 292 cod. proc. pen., comma 2 ter, in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice l’indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, nè tantomeno gli prescrive – in sede di riesame – la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contrastare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamento delle decisioni cautelari". (Cass. Sez. 6 sent. n. 13919 del 28.2.2005 dep. 14.4.2005 rv 232033).
2) Il secondo motivo non risulta formulato nei motivi di impugnazione davanti al Tribunale del riesame; in materia cautelare, tuttavia, l’eccezione sull’incompetenza territoriale dell’autorità giudiziaria procedente può essere sollevata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione, purchè il ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su elementi di fatto, come, nella specie, la connessione, mai introdotti dinanzi al giudice del merito ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legittimità (cfr Sez. 6, Sentenza n. 25835 del 04/06/2010 Cc. (dep. 06/07/2010) Rv. 247776).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell’indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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