Cons. Stato Sez. III, Sent., 02-12-2011, n. 6371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il PiemonteSezione I, con sentenza n. 284 del 10 marzo 2011, depositata il 25 marzo 2011, ha respinto il ricorso, con motivi aggiunti, proposto dalla N. G. C. s.r.l. (di seguito, G.) in particolare avverso la nota n. 90/10018 del 19 marzo 2010 con cui l’ASL AT di Asti (di seguito, ASL) ha comunicato la revoca dell’affidamento dell’appalto dei servizi di supervisione, coordinamento, verifica in corso d’opera e la validazione del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero della Valle Belbo (Nizza MonferratoAT), nonché la determinazione 18 marzo con la quale è stata disposta la revoca dell’affidamento del servizio, in quanto imputabile all’appaltatore in conseguenza di gravi inadempienze contrattuali e del rifiuto al perfezionamento dello stesso secondo le condizioni di gara ed entro il termine essenziale fissato, ed il contestuale affidamento al secondo classificato.

2. La G. ha quindi impugnato detta sentenza riproponendo sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado.

In particolare si ribadisce la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; la responsabilità della sola Amministrazione per l’ingiustificato ritardo verificatosi nella procedura relativa alla stipula del contratto nonostante la diffida in tal senso e l’invio di proposte migliorative; l’arbitrario esercizio del potere di revoca in contrasto con l’art.21quinquies della legge n.241/1990 e senza ponderazione degli interessi coinvolti; difetto di contraddittorio, in violazione dell’art. 73 D.Lgs. n. 104/2010, che avrebbe imposto all’Amministrazione di fissare un termine per il deposito di memorie in merito al preavviso di revoca; la mancanza di preventiva verifica dell’offerta anomala della C. e l’assegnazione diretta del servizio invece di ricorrere a un nuovo appalto e comunque oltre i termini stabiliti dall’art.11, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 e con l’omissione delle prescritte comunicazioni ex art. 79, che ha costretto la G. a proporre motivi aggiunti avverso la nuova aggiudicazione con censura di illegittimità derivata; la errata determinazione dell’importo contrattuale dovuto senza riferimento alla decurtazione per il lavoro già svolto dall’appellante.

Ripropone quindi la istanza risarcitoria e insiste per il pagamento delle prestazioni già fornite.

3. L’ASL AT di Asti, con memoria in data 13 ottobre 2011, si è costituita, indicando tutte le iniziative volte alla stipula del contratto, le convocazioni indette a tal fine, le note della G. tese ad introdurre ex post modifiche da ritenersi quindi inammissibili, concludendo per la correttezza del suo operato e chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

4. La G., con memorie in data 17 e 21 ottobre 2011, ha ribadito le censure dedotte con l’appello e ha replicato alle deduzioni dell’ASL insistendo nella responsabilità di quest’ultima nell’espletamento della fase finale della procedura.

5. All’udienza pubblica del 4 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

6.1. Ciò premesso in fatto, l’appello è infondato, condividendosi le estese e puntuali argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado, alle quali si fa richiamo.

6.2. In effetti la documentazioni in atti comprova la regolarità della procedura seguita dall’ASL nel caso di specie.

Invero già nella lettera di invito del 28 gennaio 2009 con lo schema di contratto, sottoscritto per accettazione anche dalla G., tutte le aziende partecipanti all’appalto erano state messe a conoscenza delle condizioni e delle prescrizioni da ottemperare dopo l’aggiudicazione.

La G. ha poi sottoscritto, in data 6 marzo 2009, anche l’avviso di aggiudicazione con il conseguente avvio delle prestazioni contrattuali, con l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza del perfezionamento della procedura.

Senonché la GAP, dal giugno 2009, sospendeva unilateralmente le prestazioni iniziando una corrispondenza volta ad apportare modifiche allo stipulando contratto e, nonostante una sia pure limitata revisione e le convocazioni per la sottoscrizione dello stesso, la società ha inviato, in data 18 gennaio 2010, un atto di diffida e messa in mora dell’Amministrazione.

L’ASL quindi, dapprima con lettera n. 1204/67/7915 del 4 marzo 2010, poi con la determinazione dirigenziale n. 38 del 18 marzo 2010 e ancora con nota n.90/10018 del 19 marzo 2010, ha provveduto a riassumere compiutamente ("ricostruzione puntigliosa" secondo il TAR) il contesto e i passaggi della procedura dall’aggiudicazione definitiva alla revoca e al contestuale affidamento del servizio alla seconda classificata, la C..

L’Amministrazione, a parte l’urgenza di procedere, nell’occasione ha tenuto conto sia della necessità di effettuare, come prescritto dall’invito, la verifica e la validazione del progetto esecutivo, sia del danno connesso all’inadempimento commesso dalla G., sia dall’opportunità di non far ricorso ad altra gara per esigenze di economicità e funzionalità bensì utilizzando la graduatoria già approvata ed entro i termini posti nell’interesse del concorrente, sia della circostanza che il nuovo affidamento non avrebbe comportato un maggiore onere economico.

Si è stabilito altresì che i valori dell’offerta della C. sarebbero stati sottoposti alla verifica dell’eventuale anomalia e sono stati indicati gli elementi per determinare puntualmente e con altro provvedimento l’importo dovuto alla G. per le prestazioni già eseguite.

6.3. Orbene, ciò stante le censure sollevate dalla G. non hanno alcun fondamento, posto che la stessa è stata messa in condizione di conoscere le varie fasi della procedura di gara e le motivazioni, invero congrue, dei vari interventi adottati ed adottandi dalla ASL, ivi comprese le conseguenze ("risoluzione") connesse all’inadempimento prolungato e al rifiuto di stipulare il contratto nonostante gli inviti in tal senso formulati anche con la fissazione di un termine perentorio.

Al di là dei tempi tecnici assorbiti dall’Amministrazione la G.GAP ha posto in essere un comportamento ingiustificatamente dilatorio, pur dopo l’ accettazione delle prescrizioni di gara e la successiva aggiudicazione, volto a richiedere, in corso di esecuzione anticipata, modifiche del contratto anche sostanziale oggettivamente non consentite se non a discapito della lex specialis e della par condicio dei concorrenti.

L’ASL quindi, a conclusione di tale fase della procedura, non poteva non sanzionare tale comportamento della GAP per l’appunto disponendo la revoca dell’aggiudicazione in danno della G. stessa e la motivazione ben poteva trarsi dalla dettagliata ricostruzione dei fatti come dianzi riferiti, analiticamente indicati e, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, "ponderati" nei provvedimenti impugnati.

Conseguentemente l’Amministrazione ha disposto, con congrua ed estesa motivazione sopra riferita, il nuovo affidamento con la previsione del pagamento di quanto spettante alla G. e tale determinazione è esente sia da vizi propri e quindi dalle asserite inadempienze contrattuali dell’ASL, peraltro attinenti a fase successiva alla revoca di cui si è accertata la legittimità, sia quindi anche dalla dedotta censura di invalidità derivata

Il giudice di prime cure, come accennato, si è soffermato sui singoli motivi del ricorso in primo grado e li ha puntualmente e motivatamente confutati, rigettando per completezza e con sintetiche argomentazioni, che la Sezione condivide, anche l’istanza risarcitoria e affermando la competenza dell’AGO in merito alla domanda di pagamento delle prestazioni già fornite.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza, non essendovi ragione per disporre diversamente, visto che le censure della parte appellante avevano già ricevuto adeguate risposte dalla sentenza di primo grado,

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del grado in favore della controparte costituita liquidandole in Euro 3000,00 (tremila) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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