DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194 Regolamento recante modalita’ di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro…

…dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del
medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e
censimento degli italiani all’estero";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24
della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323, recante "Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre
1988, n. 470, sull’anagrafe e il censimento degli italiani
all’estero";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive
modificazioni, e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento dello stato civile";
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell’amministrazione digitale", e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione
e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio e, in particolare, l’articolo 13 che disciplina il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto
statistico delle Comunita’ europee di dati statistici protetti dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del
Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle
Comunita’ europee;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino
dell’Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l’articolo
2, comma 2, lettera c)";
Visto l’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013)", e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione
dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari";
Sentito l’Istituto Nazionale di Statistica, che si e’ espresso con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, che si e’ espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5
agosto 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 settembre
2014;
Su proposta del Ministero dell’interno, del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

1. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di
subentro e le modalita’, idonee a garantire l’integrita’,
l’univocita’ e la sicurezza dei dati, descritti nell’Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro
sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono
sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero
dell’interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe
tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruita’ con i dati contenuti nell’ANPR al
momento del subentro.
3. Il Ministero dell’Interno e l’Istituto nazionale di statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita’ dei dati
registrati nell’ANPR nella fase di subentro.
4. L’ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i
dati necessari all’allineamento delle banche dati eventualmente
conservate dagli stessi.

Art. 2

Dati contenuti nell’ANPR
e modalita’ di conservazione

1. Nell’ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia
anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti
all’estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonche’ il domicilio
digitale, di cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti
nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
3. L’ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle
situazioni anagrafiche pregresse.
4. L’ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche
relative alle persone cancellate.

Art. 3

Garanzie e misure di sicurezza
nel trattamento dei dati personali

1. I dati contenuti nell’ANPR sono trattati secondo le modalita’ e
le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte
nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, adottate nel quadro delle piu’ ampie misure di cui agli
articoli da 31 a 36 e all’allegato B del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 196 del 2003, e’ il Ministero dell’interno, il quale provvede alla
conservazione, alla comunicazione dei dati, nonche’ all’adozione
delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il sindaco, nell’esercizio delle attribuzioni di cui
all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, e’ titolare del trattamento dei dati di
propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.
4. La societa’ di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e’ designata responsabile del trattamento dei
dati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo n. 196, del 2003.

Art. 4

Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni

1. L’ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali e’ completato il
subentro di cui all’articolo 1, i servizi descritti nell’Allegato D,
che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le
modalita’ indicate nell’Allegato C.

Art. 5

Servizi resi disponibili dall’ANPR
alle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi,
fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei
propri compiti istituzionali, secondo le modalita’ indicate
nell’Allegato C.
2. L’ANPR rende disponibili all’Istituto nazionale di statistica,
mediante i servizi previsti nell’Allegato D, i dati di cui
all’articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i
trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle
statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica,
nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione
dell’Unione Europea.
3. Il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi
Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimita’
dell’accesso ai servizi di cui al presente articolo.
4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo
62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici
della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo
altresi’ agli elenchi di cui all’articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei
presupposti e delle condizioni di legittimita’ dell’accesso ai dati
e’ svolta dal sindaco.

Art. 6

Accesso all’ANPR da parte del cittadino

1. Il cittadino registrato nell’ANPR puo’ esercitare il diritto di
accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli
uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web
dell’ANPR, in modalita’ diretta e sicura, e previa identificazione
informatica ai sensi dell’articolo 64 del citato decreto legislativo
n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalita’ protetta.

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente
regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro dell’interno
Alfano

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne – Prev. n. 3258

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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