Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
I sigg. A.S. e G.G. ottenevano l’emissione di due distinti decreti ingiuntivi dal giudice designato del Tribunale di Sanremo nei confronti della s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe per prestazioni professionali rese in favore della stessa, ciascuno per la propria quota. Proposta opposizione da parte della società ingiunta (la quale, tra l’altro, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva siccome gli incarichi ai due indicati professionisti erano stati conferiti dal legale rappresentante della società in proprio, prima che la società stessa venisse costituita), il Tribunale adito, senza l’esperimento di alcuna istruttoria, accoglieva la formulata opposizione per difetto di legittimazione passiva dell’opponente e, per l’effetto, revocava i decreti monitori impugnati, compensando le spese giudiziali. Interposto appello da parte di A.S. e G.G. e nella costituzione dell’appellata (che proponeva, a sua volta, appello incidentale sul capo relativo alla disposta compensazione delle spese), la Corte di appello di Genova, con sentenza non definitiva n. 580 del 2007 (depositata l’11 maggio 2007), in accoglimento dell’appello principale, dichiarava la sussistenza della legittimazione passiva della predetta società Immobiliare Piergiuseppe e rimetteva la causa sul ruolo per l’ulteriore prosieguo istruttorie. A fondamento della decisione adottata la Corte distrettuale evidenziava che, dalle risultanze probatorie, era emerso che l’attività svolta dai due professionisti, pur essendo iniziata in base ad un accordo intercorso con il sig. P.P.M. in proprio (poi divenuto socio accomandatario della s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe), era quindi proseguita con la suddetta società (poi cessata), con la conseguenza che era venuta a verificarsi una successione tacita nel rapporto tra la società ed il P.. Effettuata riserva di impugnazione, la Corte ligure, dopo aver proceduto alla raccolta delle prove, con sentenza definitiva n. 1262 del 1009 (depositata l’11 dicembre 2009), in accoglimento dell’appello principale formulato (in tal senso riformando la sentenza impugnata), confermava i decreto ingiuntivo emesso in favore di A.S. e revocava quello emanato in favore di G.G., condannando, tuttavia, la società appellata al pagamento, in favore del medesimo G. e per il titolo dedotto in giudizio, della somma di Euro 22.196,27, oltre interessi legali dalla domanda, condannando, altresì, la stessa s.a.s.
Immobiliare Piergiuseppe alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno di quest’ultima sentenza la Corte territoriale rilevava che, in base alle complessive prove esperite, era rimasta comprovata la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti a fondamento delle pretese dei due professionisti, pur dovendosi ridimensionare la misura del compenso riconoscibile in favore del G. (nei cui confronti era stato, peraltro, deferimento giuramento decisorio), in virtù dell’ammessa ricezione dell’importo di Euro 7.500,00.
Avverso le due suddette sentenze di secondo grado (quella non definitiva e quella definitiva) ha proposto ricorso per cassazione la s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe, articolato in tre complessi motivi, al quale ha resistito con controricorso solo A.S., mentre l’altro intimato G.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa della ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) – la nullità della impugnata sentenza non definitiva n. 580 del 2005 conseguente alla violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., esponendo, in proposito ed in modo adeguato, il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile nella fattispecie, siccome la doglianza investe la sentenza non definitiva della Corte territoriale pubblicata l’11 maggio 2007, nella vigenza della richiamata disposizione normativa introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006): "dica la Corte se in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un diritto di credito derivante da un contratto (e, quindi, con natura di diritto eterodeterminato), ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 e 345 c.p.c. e nel sistema di preclusioni introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, il giudice di appello possa o meno porre a base della propria decisione la cessione del contratto alla società debitrice opponente, laddove tale cessione sia stata allegata in primo grado solo all’udienza di discussione orale (ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.) dal creditore opposto che abbia azionato in via monitoria il contratto, originariamente sottoscritto da un terzo in proprio, direttamente nei confronti della medesima società opponente (nella specie, contratto d’opera professionale sottoscritto in proprio, prima della costituzione di una s.a.s. dal futuro socio accomandatario).
2. Con il secondo motivo (proposto in via subordinata rispetto al primo motivo principale) la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., formulando, al riguardo, il seguente quesito di diritto in virtù del citato art. 366 bis c.p.c.: "dica la Corte se sia ammissibile o meno la cessione ai sensi dell’art. 1406 c.c. di un contratto d’opera intellettuale, pendente da oltre un anno, che preveda una articolata serie di prestazioni di progettazione, alcune delle quali già eseguite dai professionisti incaricati a favore dell’originaria parte committente prima della cessione del contratto stesso". 3. Con il terzo motivo, formulato in ulteriore subordine rispetto al primo motivo e in alternativa al secondo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell’affermata "successione tacita" dell’Immobiliare Piergiuseppe al geom. P.P.M. nella convenzione professionale in data 19 aprile 1999. 4. Rileva il collegio che il primo motivo, proposto in via principale dalla ricorrente, è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La società ricorrente ha dedotto la richiamata violazione sul presupposto che la Corte di appello di Genova, nella impugnata sentenza non definitiva n. 580 del 2007, aveva posto a fondamento della sua decisione di accoglimento del gravame in favore dei sigg.
A. e G. la circostanza che si fosse venuta a verificare una "successione tacita" nel rapporto tra il geom. P. P.M. e la società stessa, che aveva continuato ad avvalersi dell’opera dei due professionisti, i quali avevano agito originariamente in via monitoria, senza che, però, gli stessi, nel corso del giudizio di primo grado, avessero dedotto ritualmente e tempestivamente tale fatto costitutivo della loro pretesa creditoria (a precisazione o modificazione della loro domanda iniziale) nei riguardi della s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe, ovvero entro i limiti preclusivi stabiliti dall’art. 183 c.p.c., nella versione "ratione temporis" applicabile.
Infatti, sulla scorta degli atti processuali esaminabili anche in questa sede in virtù della natura processuale del vizio dedotto, è emerso che i due professionisti, all’atto della costituzione nei giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, a fronte dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla società destinataria dell’ingiunzione, avevano confermato che la convenzione professionale era stata sottoscritta personalmente dal geom. P.P.M., in quanto era stata stipulata ancor prima della costituzione della società, pur deducendo che il rapporto convenzionale era stato, poi, confermato dalla s.a.s. Immobiliare Piergiuseppe, senza, però, porre riferimento all’intervento di cessioni della medesima convenzione, la cui allegazione risulta essere stata esplicata per la prima volta dagli assunti creditori opposti (anteriormente all’avvenuta formalizzazione con l’atto di appello) solo in sede di udienza di discussione orale della causa in primo grado in data 5 ottobre 2005, in cui fu emessa la sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. (per come attestato nella stessa, laddove, peraltro, il giudice di prime cure ebbe a rilevare come non fosse configurabile la prospettata successione – invero da qualificarsi propriamente come una cessione – nel contratto: sul punto questo collegio intende richiamare, per mera completezza, i principi statuiti da Cass. n. 6157 del 2007 e, più recentemente, da Cass. n. 1204 del 2010).
Pertanto, la Corte di appello di Genova, nella impugnata sentenza non definitiva, ha posto a fondamento della decisione un fatto costitutivo (attinente ad un diritto di tipo eterodeterminato) non tempestivamente allegato dalle parti opposte nel giudizio di primo grado, siccome non dedotto ritualmente entro il termine ultimo per la definizione del "thema decidendum" (cfr. Cass. n. 19453 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 25598 del 2011), secondo la disciplina del previgente art. 183 c.p.c., commi 4 e 5 ("ratione temporis" applicabile nel caso di specie). In tal senso, perciò, la Corte territoriale ha violato il principio (v., ad es., sul punto, Cass. 14581 del 2007) in base al quale (nel regime appunto anteriormente vigente del citato art. 183 c.p.c.) è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, ovvero il giudice non può basare la propria decisione su un fatto, ritenuto costitutivo, estintivo, modificativo o impeditivo, che non sia mai stato dedotto o allegato dalla parte onerata o comunque non sia risultante dagli atti di causa, e che tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determinano definitivamente il "thema decidendum" ed il "thema probandum", ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183 c.p.c., comma 5, o, in difetto, entro l’udienza prevista dal comma 4 dello stesso articolo demandata (in mancanza della richiesta del termine di cui al richiamato comma successivo) alla precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate.
5. In definitiva, alla stregua delle esposte argomentazioni, deve pervenirsi all’accoglimento del primo motivo del ricorso, con derivante assorbimento degli altri due (peraltro formulati in via subordinata), cui consegue la cassazione dell’impugnata sentenza non definitiva della Corte ligure n. 580 del 2007 (e, di conseguenza, di quella definitiva n. 1262 del 2009, che si è basata, quale presupposto logico-giuridico, sul decisum riconducibile all’annullata sentenza non definitiva, in relazione all’operatività dell’effetto espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., comma 2) con rinvio della causa (non potendosi escludere la necessità di ulteriori accertamenti di fatto) ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che si atterrà al principio di diritto precedentemente enunciato e provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
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