Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata, il T.A.R. Lazio ha accolto in parte il ricorso n. 4802 del 2004, con cui la società odierna appellata ha dedotto l’illegittimità della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 agosto 2004, n. 148, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5 in materia di regimi tariffari speciali".
Avverso la sentenza propone appello l’Autorità, sostenendone l’erroneità e chiedendo che in sua riforma sia dichiarato inammissibile o sia respinto il ricorso di primo grado.
La società appellata si è costituita in giudizio ed ha dettagliatamente controdedotto, in ordine a tutte le argomentazioni proposte dall’appellante.
All’udienza del 18 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. L’appello va respinto.
2. Giova ricostruire la vicenda amministrativa, il quadro normativo di riferimento e le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della sentenza di accoglimento gravata.
2.1. Come ricostruito in fatto dal T.A.R. Lombardia, l’impresa ricorrente è produttrice di alluminio primario e, in occasione della privatizzazione dell’impresa pubblica operante nel settore, acquistò gli assets dell’ex Efim, concordando con il Governo condizioni di fornitura dell’energia elettrica a prezzo speciale: l’accordo è stato poi trasfuso nel decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e artigianato del 19 dicembre 1995.
In particolare, nel quadro della liquidazione del conglomerato statale EFIM, il produttore italiano di alluminio Alumix era stato ristrutturato, privatizzato e venduto ad A.. L’acquisizione di Alumix da parte di A. era stata subordinata alla concessione da parte di ENEL, ente statale fornitore dell’energia elettrica, di una tariffa agevolata per le forniture di energia elettrica ai due smelter gestiti.
La tariffa agevolata a favore di A. era stata istituita con il suindicato decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, in forza del quale A. avrebbe beneficiato del trattamento agevolato di cui alla delibera CIP 13/1992 fino alla fine del 2005.
Al termine della fase di liberalizzazione nel settore, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’uniformare i regimi tariffari, ha disposto la corresponsione di un contributo gravante sulla generalità dell’utenza, denominato "componente tariffaria compensativa", da applicare in detrazione sul corrispettivo pagato dall’impresa avente diritto al trattamento speciale e quantificato pertanto nella differenza tra la tariffa del mercato vincolato e la somma derivante dall’applicazione del regime speciale vigente al 31 dicembre 1999.
In particolare, ai sensi dell’art. 15.2 della delibera dell’Autorità 29 dicembre 1999, n. 204, "a ciascuna fornitura di cui al precedente comma 15.1, l’esercente applica una componente tariffaria compensativa, a riduzione degli addebiti che derivano dall’applicazione delle condizioni tariffarie previste per forniture con stesse caratteristiche non ammesse al regime tariffario speciale, al netto delle componenti A e UC. Tale componente, espressa in lire/kWh, è tale da rendere i ricavi relativi alla fornitura ammessa al regime tariffario speciale pari a quelli che si otterrebbero applicando alla stessa fornitura le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa".
Senonché, lo stesso art. 15 della delibera sopra citata, al successivo punto 6, ha disposto che "l’esercente riconosce la componente tariffaria compensativa dei regimi tariffari speciali di cui al precedente comma 15.2 anche nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia effettuata da un soggetto diverso".
Con la previsione da ultimo riportata, pertanto, l’Autorità, con l’intento di conservare per le imprese interessate la tariffa agevolata, dispose che il contributo a carico dell’Enel (denominato "componente tariffaria compensativa’) dovesse essere corrisposto anche in caso di passaggio dell’utente fruitore al mercato libero: passaggio che ha riguardato l’impresa appellata, uscita per l’appunto dal mercato vincolato a far data dal 2002.
Analoga previsione è stata peraltro introdotta all’art. 73.7 del "Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica", che, nella versione precedente alla riformulazione operata con la delibera AEEG n. 9 agosto 2004, n. 148 (impugnata in primo grado), obbligava l’esercente a riconoscere la componente compensativa anche ai clienti finali che acquistassero la qualifica di "cliente idoneo".
Con la delibera impugnata in primo grado (9 agosto 2004, n. 148, recante "Modifiche ed integrazioni all’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di regimi tariffari speciali"), l’Autorità, preso atto del crescente numero di soggetti beneficiari di regimi tariffari speciali, della conseguente necessità di minimizzare il costo sostenuto dai consumatori finali su cui grava il relativo onere economico e della complessità della gestione amministrativa degli stessi regimi, prima affidata alle imprese distributrici:
o ha, da un lato, affidato alla Cassa conguagli per il settore elettrico la responsabilità della gestione amministrativa, oltre che dei controlli relativi alla veridicità delle dichiarazione rese dai fruitori delle agevolazioni;
o ha dall’altro, riformulato il succitato art. 73 del "Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica", sostanzialmente disponendo che la "componente compensativa" debba essere commisurata al costo effettivo di approvvigionamento dell’energia elettrica sostenuto dal soggetto che fruisce della tariffa agevolata.
2.2. In primo grado, con il ricorso n. 4802 del 2004, le società odierne appellate hanno impugnato la indicata delibera n. 148 del 2004, sostenendone la portata lesiva sull’assunto secondo cui, per effetto della stessa, la "componente compensativà -in precedenza calcolata in misura fissa in quanto parametrata sulla tariffa di fornitura dovuta sul mercato vincolato- si sarebbe ridotta in misura corrispondente agli "sconti" spuntati dai fruitori della tariffa agevolata passati al mercato libero.
Con la sentenza gravata, il T.A.R. Lombardia:
– ha disatteso le eccezioni di inammissibilità che l’Autorità ha dedotto, e formulate sostenendo la tesi della inidoneità della delibera impugnata a sortire un reale effetto lesivo e della sua sostanziale portata meramente ricognitiva di un principio già immanente nel precedente sistema normativo;
– ha qualificato la delibera contestata quale atto di revoca del precedente regime tariffario, concludendo per la sua illegittimità, in quanto adottata all’esito di procedimento nel quale non sarebbe stata consentita l’adeguata partecipazione alle imprese interessate e non sarebbero stati comparati gli interessi pubblici perseguiti con quelli propri delle imprese;
– ha annullato il punto 73.5 del testo integrato, come sostituito dall’art. 1.5. della delibera 148 del 2004.
Con l’appello in esame, l’Autorità ha dedotto che gli atti impugnati in primo grado non sono ex se impugnabili e comunque non sono affetti dai vizi rilevati dal TAR.
3. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio – nel considerare fondato l’appello – non condivide la posizione espressa dal Giudice di primo grado laddove, nel disattendere le eccezioni di inammissibilità dedotte dall’Autorità, ha escluso che, con la delibera 9 agosto 2004, n. 148, la stessa Autorità abbia atteso alla mera ricognizione di un principio già immanente nel sistema normativo previgente.
Ritiene, viceversa, il Collegio che la delibera 9 agosto 2004, n. 148, laddove ha riformulato l’art. 73 del "Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica" (sostanzialmente disponendo che la "componente compensativa" debba essere commisurata al costo effettivo di approvvigionamento dell’energia elettrica sostenuto dal soggetto che fruisce della tariffa agevolata), non abbia portata realmente innovativa, poiché quel criterio si poteva già desumere sulla base di una interpretazione del quadro normativo previgente, svolta tenendo conto delle finalità sottese alla introduzione della suddetta componente tariffaria compensativa.
E’ necessario, al riguardo, prendere le mosse dalla constatazione della netta differenza (concettuale, prima ancora che giuridica) tra il "trattamento tariffario specialè – previsto da differenti fonti normative, peraltro volte a soddisfare esigenze caso per caso diverse- e la "componente tariffaria compensativa’.
Invero, se il "trattamento tariffario specialè è il livello tariffario che, in forza della norma che lo ha introdotto e quantificato, va salvaguardato a taluni operatori in sede di approvvigionamento dell’energia elettrica, la "componente tariffaria compensativà è, viceversa, solo lo strumento che, da una certa data, si è ritenuto di utilizzare perché il quantum corrisposto dai soggetti che per legge fruiscono del trattamento speciale non sia in concreto superiore al "livello tariffario garantito’.
E’ nella logica delle disposizioni che prevedono trattamenti tariffari speciali, pertanto, che la componente compensativa dovuta ai beneficiari dell’agevolazione corrisponda alla differenza tra quanto gli stessi effettivamente versano per approvvigionarsi di energia elettrica e il livello tariffario garantito dalle fonti normative che introducono e definiscono i differenti trattamenti tariffari speciali.
Può anche sostenersi che, se l’obiettivo perseguito dalle discipline che contemplano i trattamenti tariffari speciali è quello di far sì che le categorie volta per volta beneficiarie possano approvvigionarsi di energia elettrica a livelli tariffari predeterminati (senza quindi soggiacere alle eventuali oscillazioni che il prezzo di fornitura può subire), la "componente tariffaria compensativà – dovuta al beneficiario dell’agevolazione perché quell’obiettivo possa in concreto essere soddisfatto – deve essere parametrata sul corrispettivo in concreto versato per approvvigionarsi di energia elettrica; al beneficiario andrà corrisposto, invero, lo scarto in aumento tra quel corrispettivo e il livello tariffario garantito.
Se così non fosse, in specie se si assumesse quale base di calcolo della "componente tariffaria compensativà un valore diverso e più alto rispetto al quantum effettivamente pagato dai beneficiari dei trattamenti tariffari speciali, questi ultimi finirebbero per ottenere ingiustificatamente più di quanto loro attribuito dalle fonti normative che hanno introdotto quei trattamenti.
Orbene, ritiene il Collegio che la illustrata ricostruzione del sistema potesse desumersi già sulla base del quadro normativo vigente prima dell’adozione della contestata delibera n. 148 del 2004.
Invero, diversamente da quanto al riguardo ha ritenuto la sentenza appellata, il Collegio non ritiene che in senso contrario potessero deporre gli art. 15.6 della delibera dell’Autorità n. 204 del 1999, e 73.7 del "Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica", nella versione precedente alla riformulazione operata con la delibera AEEG n. 148 del 2004.
Invero, entrambe le citate "disposizionì – definendo esplicitamente il solo profilo della spettanza della "componente compensativà e non anche quello della relativa quantificazione – prevedevano che la stessa sarebbe stata corrisposta anche in caso di passaggio al mercato libero del beneficiario del trattamento agevolato, senza tuttavia disporre che, nell’ipotesi considerata, la "componente compensativà avrebbe continuato ad essere commisurata utilizzando quale parametro (ormai astratto) le tariffe in vigore sul mercato vincolato.
In particolare, l’art. 15 della delibera dell’Autorità n. 204 del 1999 disponeva che "l’esercente riconosce la componente tariffaria compensativa dei regimi tariffari speciali di cui al precedente comma 15.2 anche nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia effettuata da un soggetto diverso".
Senza che possa ascriversi rilievo (in modo al contempo meccanicamente letterale e irragionevolmente contrastante con le ragioni sottese alla previsione stessa di trattamento tariffario speciale) al rinvio al punto 2 dello stesso art. 15, con la previsione riportata, pertanto, l’Autorità, con l’intento di salvaguardare comunque alle imprese interessate la conservazione della tariffa agevolata, ha solo disposto che il contributo a carico dell’Enel (denominato "componente tariffaria compensativa’) dovesse essere corrisposto anche in caso di passaggio dell’utente fruitore al mercato libero.
Ad analoghe conclusioni interpretative è consentito pervenire sulla base dell’art. 73.7 del "Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica", che, nella versione precedente alla riformulazione operata con la delibera AEEG n. 9 agosto 2004, n. 148 (impugnata in primo grado), obbligava l’esercente a riconoscere la "componente compensativà anche ai clienti finali che acquistassero la qualifica di "cliente idoneo’.
Ciò induce il Collegio a ritenere che la delibera n. 148 del 2004, impugnata in primo grado, abbia atteso alla sola ricognizione ed esplicitazione di criteri di calcolo della "componente compensativà dovuta in caso di passaggio al mercato libero già operanti sulla base della disciplina di settore previgente, secondo l’interpretazione sopra illustrata e senza che possano assumere alcun rilievo eventuali affidamenti in senso diverso ingenerati al momento del passaggio dell’impresa al mercato libero, certo privi di specifica valenza.
Infine, in considerazione della natura delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte, nonché della assenza di sostanziali modifiche del sistema tariffario e per il principio di carattere generale sancito dall’art. 13, comma 1, della legge n. 241 del 1990 per gli atti comunque aventi carattere generale, vanno respinte le censure, formulate in primo grado e riproposte in questa sede, con cui si è dedotto che nel procedimento conclusosi con la contestata delibera n. 148 del 2004 non sarebbe stata consentita una adeguata partecipazione e non sarebbero stati comparati gli interessi pubblici perseguiti con quelli propri dell’impresa.
4. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell’appello proposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado n. 4802 del 2004.
5. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7796 del 2005, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado n. 4802 del 2004.
Spese compensate dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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