Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-12-2011, n. 979 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo il sig. Bo.Pe. impugnava:

a) la graduatoria generale di merito del concorso per titoli a n. 66 posti (poi ridotti a 52) di Dirigente tecnico forestale, approvata con decreto del Direttore regionale delle Foreste n. 1772 del 18/11/1998, nella parte relativa all’attribuzione di nove posti agli articolisti ex art. 19, comma 2°, L.R. n. 25/1993;

b) le schede di valutazione dei titoli relative ai signori:

La.Gi., Ca.Fi., Li.An., Co.Gi., Di.Pr.Pi., To.Ma.Co., Ca.Gi., Di.Ma.Gi. e Ma.Al.;

c) tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali.

Ne chiedeva, quindi, l’annullamento (in parte qua), previa sospensione, vinte le spese, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) Errata ammissione degli obiettori di coscienza, violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 7, L. n. 230/1998 e dell’art. 9 L. n. 772/1972.

I signori La.Gi., Ca.Fi., Di.Pr.Pi., Di.Ma.Gi. e Ma.Al. sono stati ammessi al concorso erroneamente, in quanto obiettori di coscienza;

2) Errata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento in favore dei concorrenti Li.An. e Ca.Gi., in quanto in contrasto con quanto previsto dal D.A.EE.LL. del 3 febbraio 1992;

3) Errata valutazione della borsa di studio in favore dei concorrenti Co.Gi. e To.Ma.Co., per la stessa ragione di cui al precedente punto.

Le Amministrazioni regionali intimate non si costituivano in giudizio.

Si costituivano i controinteressati (Ca., Di.Ma. e La.) con memoria con cui eccepivano l’inammissibilità del ricorso, per mancata impugnativa del bando di concorso e, nel merito, contestavano la fondatezza del gravame, chiedendone comunque il rigetto, con vittoria di spese.

La controinteressata Li. si costituiva riservandosi di proporre difese, non più svolte. Con sentenza n. 4529/02, il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendo fondata soltanto la seconda doglianza.

Con l’appello in epigrafe, l’Assessorato regionale ha impugnato la predetta sentenza deducendo l’inammissibilità del ricorso in prime cure, per originaria carenza di interesse del ricorrente, nonché la sua infondatezza nel merito.

Con memoria di costituzione l’appellato ha replicato per dedurre il suo concreto interesse al gravame e, quindi, per chiedere la reiezione dell’appello e, per l’effetto, la conferma dell’impugnata sentenza. Alla pubblica udienza del 28 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di parte appellante, di inammissibilità del ricorso in prime cure per originaria carenza di interesse del ricorrente.

L’appellante deduce che, in ogni caso, il sig. Bo., a fronte dell’eventuale accoglimento delle sue lagnanze, verrebbe ad occupare una posizione in graduatoria che non gli consente in alcun caso di essere ricompreso nei nove posti riservati ai beneficiari di cui all’art. 19 L.R. n. 25/93; in quanto, se gli venisse valutato il servizio militare e fossero annullati i punteggi attribuiti ai signori Ca. e Li. relativamente all’abilitazione all’insegnamento, si verrebbe a trovare al 10° posto e, pertanto, in posizione non utile.

La censura non può essere accolta.

Invero, il sig. Bo. ha dedotto il suo concreto interesse al gravame avendo dimostrato di aver conseguito, a seguito della rinuncia della signora Ca. e della rideterminazione del punteggio della signora An.Li. per effetto delle sentenza di primo grado, ferma restando la posizione degli altri controinteressati, il nono posto in graduatoria e, pertanto, di trovarsi in posizione utile per essere dichiarato vincitore del concorso in argomento.

Va altresì respinto il motivo d’appello con cui l’Amministra-zione ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata laddove il T.A.R. ha accolto il rilievo del ricorrente in quella sede concernente l’errata valutazione dell’abilitazione all’insegnamento effettuata nei confronti dei concorrenti Li.An. e Ca.Gi. L’art. 4, lett. b), del decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali del 3 febbraio 1992, prevede l’attribuzione di due punti per "abilitazioni all’esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso", specificando al riguardo che "Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio". Pare evidente che la norma suddetta, per "abilitazioni all’esercizio professionale per professioni", intende riferirsi esclusivamente all’esercizio di una libera professione, mentre l’abilitazione all’insegnamento costituisce notoriamente una categoria a sé stante, non ricompresa nell’ambito delle prime. Conclusivamente, l’appello va respinto per infondatezza.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene che sia equo compensare tra le parti costituite le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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