Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 18/3/2011 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha disposto la sostituzione della misura custodiale in carcere applicata nei confronti di G.V. con le misure coercitive non detentive dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione preso la competente Stazione dei Carabinieri, ritenendo che, anche considerati il periodo di detenzione sofferto e la pena irrogata in primo grado all’imputato, le persistenti ma affievolite esigenze di tutela fossero salvaguardabili con le indicate misure non custodiali.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione sotto più profili.
Il ricorrente P.G., premesso che il G. era stato riconosciuto responsabile di concorso esterno in sodalizio mafioso e condannato con sentenza non definitiva alla pena di anni quattro di reclusione, ha rilevato che la Corte aveva indebitamente attribuito rilievo al mero decorso del tempo per affermare l’attenuazione delle esigenze cautelari senza fornire alcuna motivazione sul punto nonchè all’entità della pena inflitta come criterio di valutazione della proporzionalità della misura in atto; ha altresì lamentato difetto di motivazione in ordine all’adeguatezza delle misure adottate;
infine ha sottolineato la sussistenza della presunzione di sola adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3.
Ritiene il Collegio che, in ragione della inammissibilità di un ricorso per saltum del P.M., il gravame debba essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e che, conseguentemente, debba disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale Distrettuale di Reggio Calabria.
Deve infatti rammentarsi l’indirizzo (cfr. ex multis Cass. sent. n.39630 del 2007) che trae le mosse dall’insuperabile dato normativo per il quale, atteso il principio di tassati vita dei mezzi di impugnazione ( art. 568 c.p.p.), il P.M. non è legittimato nè a proporre il ricorso immediato per Cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311 c.p.p., comma 2, solo all’imputato ed al suo difensore; nè a proporre ricorso immediato avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari (quale quello impugnato in questa sede), essendo egli ammesso anche in siffatto caso, peraltro alla pari dell’imputato e del suo difensore, esclusivamente al rimedio dell’appello previsto dall’art. 310 c.p.p., e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, al ricorso per cassazione (cfr. Cass. sent. n.45402 del 2008). Si provvede quindi alla sopra indicata trasmissione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.