Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 18/5/2010 il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato inammissibile la richiesta (da intendersi quale opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4) avanzata da V.L. avverso il provvedimento di reiezione dell’istanza di applicazione dell’amnistia, relativamente al reato oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Milano in data 11/7/89, in quanto mera reiterazione dell’istanza già delibata. Avverso tale ordinanza ha proposto impugnazione il V. il 14/6/2010 lamentando che la decisione fosse stata adottata senza l’osservanza del contraddittorio nonchè deducendo la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’originaria istanza di applicazione del beneficio dell’amnistia.
Motivi della decisione
Il ricorso, in tal senso riqualificata l’impugnazione proposta dal V., deve essere accolto. Il Tribunale di Busto Arsizio, quale Giudice dell’esecuzione, ha infatti esaminato una opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4 proposta dal V. avverso il diniego che lo stesso Tribunale aveva frapposto in data 4/5/2010 alla richiesta di applicazione di amnistia e con l’impugnata ordinanza 19/5/2010 la ha ritenuta inammissibile in quanto mera reiterazione dell’istanza già delibata e fondata sugli stessi elementi.
L’errore commesso, e puntualmente rilevato nella requisitoria scritta in data 19/5/2011 del P.G. presso questa Corte, è di totale evidenza avendo il giudice del merito mancato di considerare che proprio la natura oppositoria del ricorso che aveva in esame comportava che venisse legittimamente riproposto a quel giudice proprio il compendio di argomenti che erano stati in prima battuta disattesi, e che pertanto su di essi egli aveva il dovere di pronunziare senza poter rifiutare la disamina, con provvedimento de plano basato sulla errata applicazione alla specie del disposto di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2.
Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti allo stesso Ufficio perchè proceda all’esame della proposta opposizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l’esame della opposizione.
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