Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
S.G., con atto notificato nel gennaio 2001, citò innanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, il confinante Br.Li. asserendo che lo stesso, abbattendo dei paletti ed una siepe che delimitavano il confine, ed apponendo in loro vece altra recinzione più avanzata verso il fondo della esponente, si sarebbe appropriato di una porzione di terreno di proprietà di essa attrice; chiese dunque che venisse accertato l’effettivo confine tra i due fondi, con conseguente apposizione dei termini; il convenuto, nel costituirsi, contestò la fondatezza della domanda assumendo la immutazione del confine a far data dal 1978; svolse altresì domanda subordinata di usucapione dell’area in contestazione, qualora fosse stato accertato lo sconfinamento. Chiamate in causa S.D. ed A., comproprietarie del fondo delle parti attrici,- che non si costituirono – la causa venne interrotta per morte del convenuto ed indi riassunta nei confronti delle sue eredi, B.B., Fi. e Br.Gi.. L’adito Tribunale respinse la domanda della S. ed accolse quella di usucapione delle parti convenute. La Corte di Appello di Venezia rigettò l’impugnazione della S., regolando a suo carico le spese di lite.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.G. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; le B. – Br. hanno resistito con controricorso; S.D. ed A. non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1 – Con il primo motivo viene denunciato il vizio di motivazione – assunta, ad un tempo, come "erronea, carente, contraddittoria ed assente" – in merito al mancato accoglimento delle istanze istruttorie; con il secondo motivo si censura la sentenza per "violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" dolendosi del mancato rinnovo dell’assunzione di una testimonianza, nonchè dell’erronea verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e della non ammissione di consulenza descrittiva dello stato dei luoghi.
2 – Entrambi i motivi non rispettano la struttura delle censure scrutinabili in sede di legittimità e quindi vanno dichiarati inammissibili atteso che: in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, con specifico riferimento ai motivi della decisione della Corte di appello – di cui pure si lamenta, nel secondo mezzo, la sostanziale ultrapetizione rispetto alle domande delle parti; in ispregio dell’art. 366 c.p.c., n. 4, difetta l’indicazione delle norme che si assumono violate; in deroga al principio dell’autosufficienza del ricorso non vengono riportate le deposizioni che si ritengono non conformi alla realtà processuale; le censure relative ai vizi della motivazione si concretano poi nella diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice dell’appello, non sottoponendo dunque a sindacato il processo logico seguito dalla Corte distrettuale per giungere alla impugnata decisione, secondo il paradigma delineato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così introducendo una critica di merito non consentita in questa sede.
3 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, determinandole in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
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