Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.S. è stato condannato in abbreviato dal gip del tribunale di Palermo, per il reato di ingiuria, perpetrato in danno della moglie separata.
La corte di appello ha confermato, escludendo il ricorrente dell’esimenti di cui all’art. 599 cpv c.p..
Ricorre personalmente l’imputato, reiterando sostanzialmente le doglianze esposte nella sede di merito: la moglie gli aveva impedito di prelevare la figlia, col pretesto di non essere stata preavvisata.
Pur se vera, tale circostanza non esclude l’ingiustizia del comportamento della p.l., poichè la dimenticanza era dovuta a mera superficialità.
La censura non può essere condivisa.
Ineccepibilmente il giudice di merito ha significato che il rifiuto opposto da G.T. al coniuge separato è giustificato, poichè la p.l. aveva bisogno di essere preavvertita allo scopo di provvedere alla "organizzazione delle attività giornaliere".
Il ricorso va rigettato, con la condanna del C. alle spese processuali. Si provveda all’oscuramento dei dati identificati della p.l..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Oscuramento dei dati di identificazione.
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