Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il provvedimento in epigrafe la Questura della Provincia di Milano ha indirizzato al Sig. F.A. un foglio di via intimandogli di non fare ritorno presso il Comune di Rozzano, senza previa autorizzazione, per un periodo di tre anni.
La misura di prevenzione è stata irrogata per il fatto che il Sig. A., indagato per aver commesso i reati di guida senza patente, lesioni personali, guida sotto l’influenza di alcool e detenzione abusiva di armi, si trovava nel comune di Rozzano senza avere ivi parenti o svolgere in loco una regolare attività lavorativa.
Ciò è bastato alla Questura per presumere che egli si trovasse nel predetto Comune alo solo scopo di commettere reati.
Avverso il predetto provvedimento è insorto l’interessato che contesta la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 1423 del 1956 per la irrogazione della misura del foglio di via.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
Il ricorrente ha insistito con memoria.
All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, alla base della misura di prevenzione del foglio di via devono sussistere due presupposti consistenti nella appartenenza del soggetto intimato ad una delle astratte categorie di soggetti pericolosi previste dall’art. 1 della L. 1423 del 1956 e la sua concreta pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La sussistenza dei predetti presupposti deve emergere dal provvedimento che irroga la misura del rimpatrio il quale, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve fondarsi su circostanze aventi carattere sintomatico di una concreta pericolosità del soggetto alla luce della comune esperienza.
Nel caso di specie, anche a voler ammettere che la sottoposizione del ricorrente ad indagini penali per i rati indicati nel foglio di via, valga a connotarne l’appartenenza alla categoria dei soggetti abitualmente dediti ad attività criminose, nel provvedimento impugnato è assente qualunque dimostrazione, ancorchè indiretta e meramente sintomatica, della sua concreta pericolosità.
Tale, infatti, non può considerarsi la circostanza che egli non avesse nel comune di Rozzano parenti o attività lavorative.
A voler diversamente opinare dovrebbe affermarsi che la libertà di movimento (corrispondente ad un diritto costituzionalmente garantito) dei soggetti sottoposti ad indagini penali è limitata in quanto essi, per il solo fatto della pendenza di tali procedimenti, possono essere interdetti a frequentare luoghi ove non hanno parenti o attività lavorative.
Il che al Collegio non pare in alcun modo desumibile dalle norme di cui la Questura ha inteso fare applicazione.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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