Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza emessa il 25/10/010 – provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto nell’interesse di F.P. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo in data 16/09/010, con la quale veniva respinta l’istanza di revoca del sequestro preventivo, come già disposta in atti dal Gip del Tribunale di Napoli in data 03/06/010 ed avente per oggetto il trattore motrice tg (OMISSIS) ed il semirimorchio tg (OMISSIS); il tutto in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256, 258 e 259 – respingeva il gravame.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente esponeva:
1. che l’ordinanza impugnata era stata emessa nei confronti del solo F.P., omettendo di decidere nei confronti di M. P., dipendente della Soc. Coop. Autotrasporti "(OMISSIS)" spa, conducente dei veicoli sottoposti a sequestro;
2. che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo agli ipotizzati reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256, 258 e 259, poichè il carico trasportato e sequestrato era costituito da materia prima secondaria (tipo MPS) che non necessitava di alcun formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), come illegittimamente contestato;
3. che il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli era divenuto inefficace, ex art. 27 c.p.p..
Invero, pur essendo stati gli atti processuali trasmessi dal PM del Tribunale di Napoli al PM del Tribunale di Palermo, il decreto di sequestro preventivo non era stato rinnovato dal Gip del Tribunale di Palermo;
4. che, comunque, erano venute meno le esigenze cautelari (ossia il periculum in mora) poste a base del predetto sequestro preventivo;
5. che l’ordinanza impugnata era in netto contrasto con la pronuncia del Tribunale del Riesame di Napoli del 09/11/010, con la quale era stata annullata la misura cautelare precedentemente emessa, con dissequestro dei predetti automezzi.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 22/09/011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio con dissequestro e restituzione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il Gip del Tribunale di Napoli con decreto emesso il 03/06/010 disponeva il sequestro preventivo del trattore motrice tg (OMISSIS) e del semirimorchio tg (OMISSIS), appartenente alla Cooperativa Autotrasporti "(OMISSIS)" (di cui F.P. era rappresentante legale) poichè mediante gli stessi venivano trasportati abusivamente materiali vari (quali parti di motori di autoveicoli, termosifoni, radiatori, rottami vari in alluminio impregnati di olio minerale, tubi, cavi e fili in rame) costituenti rifiuti speciali e non; il tutto in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256, 258 e 259.
Gli atti del procedimento venivano poi trasmessi dal PM del Tribunale di Napoli al PM del Tribunale di Palermo per competenza territoriale.
Il Gip del Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 16/09/010, respingeva la richiesta di revoca del sequestro preventivi dei predetti automezzi.
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 25/10/010, respingeva l’appello proposto, ex art. 322 bis c.p.p., da F. P. nella qualità di rappresentante legale della citata Cooperativa "(OMISSIS)".
F.P. proponeva l’attuale ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25/10/010.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Palermo ha congruamente motivato tutti i punti della decisione, mediante valutazioni esaustive prive di errori di diritto.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:
1. F.P., quale rappresentante legale della Cooperativa "(OMISSIS)" non è legittimato a proporre eccezioni e censure nell’interesse di M.P. – dipendente della Cooperativa "(OMISSIS)", conducente degli automezzi sequestrati – il quale non risulta aver proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del 25/10/010.
Le doglianze proposte dalla difesa del F. sul punto in esame, pertanto, sono inammissibili, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
2. L’eccezione processuale sollevata, ex art. 27 c.p.p. è infondata.
Il Gip del Tribunale di Napoli, invero, sia all’atto di emettere la misura cautelare genetica (ossia il decreto di sequestro preventivo del 03/06/010), sia in epoca successiva non si è dichiarato mai incompetente. Non ricorreva pertanto, alcuna necessità, da parte del Gip del Tribunale di Palermo (dopo la trasmissione degli atti dal PM di Napoli al PM di Palermo) di rinnovare la misura cautelare reale ai sensi dell’art. 27 c.p.p., non applicabile nella fattispecie in esame.
3. La doglianza relativa all’asserita ordinanza del Tribunale di Napoli del 09/11/010, con la quale sarebbe stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 03/06/010, è del tutto generica, non essendo indicate specificamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della censura medesima. Peraltro l’asserita ordinanza del 09/11/010, non risulta allegata al ricorso, nè indicata in modo specifico con riferimento al fascicolo di ufficio.
4. Le censure attinenti alla sussistenza del fumus commissi delicti relativo ai reati – doglianze relative all’assunto difensivo secondo cui nella fattispecie si tratterebbe non di rifiuti, ma di materia prima secondaria, per la quale non era necessario alcun formulario di identificazione – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto attinenti alla fondatezza dell’accusa.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa Giurisprudenza di legittimità consolidata;
richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07. 5. Le censure attinenti alla mancanza del permanere delle esigenze cautelari, poste a base del sequestro preventivo de quo, sono generiche e comunque infondate perchè relative non ad errori di diritto, ma a valutazioni di merito congruamente motivate, non censurabili in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da F.P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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