Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma L.G. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui era dipendente, chiedendone la condanna al computo, nell’indennità di anzianità e nel TFR, dei compensi corrisposti per lavoro straordinario continuativo.
La Corte di Appello di Roma, accoglieva la domanda e condannava il Poligrafico al pagamento della differenza tra quanto spettante per indennità di anzianità e TFR con l’inclusione di detti compensi, ivi compresi quelli successivi all’entrata in vigore del CCNL del 1992, e quanto già percepito.
La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che la contrattazione collettiva aveva recepito, quanto al TFR, una nozione onnicomprensiva della retribuzione.
Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione con due motivi.
Il lavoratore resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l’Istituto in epigrafe, deducendo errata interpretazione del CCNL anche in violazione dell’art. 2120 c.c. in correlazione all’art. 1362 c.c. sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dopo l’entrata in vigore del CCNL del 1992 è da escludersi la computabilità dello straordinario nel TFR, stante la volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva consentita dall’art. 2120 c.c..
Infatti l’aggiunta nella clausola contrattuale (art. 21, "nomenclatura") del 1992 e del 1996 delle parole "nell’orario normale", rispetto all’identica formulazione della clausola del C.C.N.L. de 1989, che tali parole non conteneva, manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del TFR. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del verbale di interpretazione autentica del 2004, con cui le parti stipulanti il CCNL del 1992 si davano atto che la quota di TFR successiva all’entrata in vigore di quel contratto non era comprensiva dei compensi per lavoro straordinario.
Il ricorso merita accoglimento.
E’ stato infatti già deciso ( Cass. n. 365 del 13/01/2010) interpretando direttamente il CCNL del 1992 ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 che In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette, purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.
A tale orientamento la Corte intende dare continuità, il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà ai necessari conteggi, detraendo, da quanto già determinato, le differenze per TFR relative al periodo successivo all’entrata in vigore del CCNL del 1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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