T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 05-12-2011, n. 9568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 luglio 2000, i ricorrenti, tutti dipendenti dell’INPS, collocati in quiescenza nel corso del 1997, rivendicano il diritto agli interessi legali maturati oltre i termini assegnati dall’art. 3, co. 1, 2, 3 e 5, della legge n. 140 del 1997 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 79 del 28 marzo 1997, per il pagamento, da parte degli Enti pubblici, delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine servizio.

Precisano che i trattamenti pagati in ritardo attengono essenzialmente al computo delle spettanze maturate in servizio in base al CCNL entrato in vigore il 10 luglio 1997, avente efficacia giuridica ed economica dall’1.1.1997 e che tale tempestiva erogazione era prevista anche dall’art. 12, punto 2 del citato CCNL.

I ricorrenti hanno inoltrato formale richiesta all’Ente, che non ha fornito risposta, dando luogo al silenzio rifiuto, avverso il quale si ricorrono.

A sostegno delle proprie pretese deducono che l’INPS, in via generale, per quanto concerne la ricostituzione d’ufficio delle prestazioni previdenziali e assistenziali sulle somme corrisposte in ritardo, liquida gli interessi dopo la scadenza del c.d. "spatium deliberandi" di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma di legge o contrattuale che riconosce il correlativo diritto sostanziale, che nella specie è la legge n. 140 del 1997, la quale, all’art. 3, co. 1, introduce il termine di un mese dalla cessazione del servizio per il pagamento del trattamento pensionistico da parte delle Amministrazioni, alla scadenza del quale il credito assume il carattere della liquidità e della esigibilità, con conseguente insorgenza del diritto alla percezione degli accessori connessi all’eventuale ritardo. Conseguentemente, i ricorrenti chiedono gli interessi maturati dopo il primo mese successivo alla loro cessazione dal servizio.

Con riferimento al TFR, l’art. 3, co. 2 e succ., della predetta legge ne detta le modalità di pagamento, ma non intacca il diritto sostanziale al TFR, sicché si può ritenere che esso diventa liquido ed esigibile decorso il semestre successivo alla data di cessazione dal servizio. Da un’attenta lettura della predetta norma si evince che da tale data decorrono gli interessi.

La rappresentata limitazione del pagamento del TFR, secondo il comma 5 della predetta disposizione, non si applica qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta per limiti di età o per il raggiungimento dei limiti di servizio, sicché, in tal caso, esso va corrisposto entro i successivi tre mesi e quindici giorni, scaduti i quali sono dovuti anche gli interessi.

Questa ipotesi riguarda i casi dei ricorrenti C., C. e C., collocati in quiescenza con il limite massimo dei quarant’anni utili a pensione.

Con nota depositata il 3 febbraio 2010 cinque dei sei ricorrenti (tranne G. C.) hanno comunicato di aver revocato il mandato agli originari difensori, nominando quale nuovo difensore l’avv. Cesare Fucci.

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti, tutti dipendenti dell’INPS, collocati in quiescenza nel corso del 1997, rivendicano il diritto agli interessi legali, maturati a decorrere dalla scadenza dei termini assegnati dall’art. 3, co. 1, 2, 3 e 5, della legge n. 140 del 1997 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 79 del 28 marzo 1997, per il pagamento, da parte degli Enti pubblici, delle prestazioni pensionistiche e del trattamento di fine servizio.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.l. n. 79 del 28 marzo 1997, convertito nella legge n. 1450 del 1997, il termine entro il quale l’Ente è tenuto a corrispondere l’indennità di buonuscita risulta pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, con la conseguenza che solo alla scadenza del termine complessivo di nove mesi il relativo diritto acquista il connotato della piena esigibilità e, pertanto, in caso di inadempimento dell’Ente e fintanto che questo perduri spettano al dipendente gli interessi legali, i quali, stante la loro natura corrispettiva, si producono a causa del mero protrarsi del tempo dell’inadempimento.

Essendo questo il tenore della norma, non può essere condivisa la tesi dei ricorrenti, secondo cui tale trattamento andava corrisposto entro il sesto mese dalla data di cessazione del servizio. Tanto meno può condividersi la pretesa dei ricorrenti C., C. e C., i quali, cessati dal servizio per aver raggiunto il limite massimo dei 40 anni di servizio utile, invocano il più breve termine di cui al comma 5 dello stesso art. 3 del citato decreto legge.

Il predetto comma 5, infatti, prevede il più breve termine di tre mesi successivi alla ricezione della documentazione, decorsi i quali sono dovuti gli interessi, ma solo nei casi di cessazione dal servizio "per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente".

Le predette condizioni previste dalla disposizione testé citata non risultano o, quanto meno, i ricorrenti non hanno provato, che ricorrano nel caso in esame, non potendo assimilarsi il raggiungimento del limite massimo di 40 anni di servizio utile alle ipotesi di inabilità derivante o meno da causa di servizio ovvero di decesso del dipendente, di cui alla predetta disposizione.

Comunque, agli stessi neanche può applicarsi la disposizione di cui al comma 2 come interpretata in ricorso, vale a dire dopo sei mesi dalla cessazione del servizio, poiché l’Istituto solo con decisione del 1° dicembre 1998 ha deliberato, comunicando sia al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che nei confronti del proprio personale in possesso del requisito di 40 anni di servizio utile avrebbe proceduto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita senza il differimento dei sei mesi.

Consegue che i predetti dipendenti, avendo avuto liquidata l’indennità di buonuscita, rispettivamente, il 2 aprile 1998 ed il 13 febbraio 1998 e, quindi, nei limiti temporali di cui ai commi 2 e 3 del citato decreto legge, non hanno titolo ad avanzare alcuna richiesta di interessi per ritardato pagamento della predetta indennità.

A seguito dell’entrata in vigore del CCNL per l’area della Dirigenza 1994/1997 – biennio economico 1996/1997 – è stata effettuata la riliquidazione della indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo anche la retribuzione di posizione, i cui criteri sono stati definiti con delibera n. 471 del 21 aprile 1998.

L’Amministrazione precisa che nel mese di maggio 1998 sono stati posti in pagamento i relativi conguagli retributivi ed entro i successivi tre mesi sono state effettuate le riliquidazioni delle indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio.

In relazione alla pretesa volta ad ottenere gli interessi legali sulla liquidazione della pensione, si osserva che il termine indicato dall’art. 3 del più volte citato d.l. n. 79 del 1997 è stato rispettato per quanto concerne la c.d. prima liquidazione; le successive riliquidazioni, poste in pagamento in date successive alla cessazione dal servizio, sono state determinate dalla corresponsione della indennità di posizione in applicazione del CCNL citato, sicché il termine di trenta giorni dalla cessazione dal servizio non poteva trovare applicazione.

Da quanto sopra consegue che le pretese dei ricorrenti sono infondate.

In considerazione del lungo tempo trascorso per la definizione del ricorso, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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