Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il PG presso la CdA di Catania ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, deducendo carenze dell’apparato motivazionale, sentenza con la quale M.C. è stato assolto per non aver commesso il fatto dai reati di lesioni volontarie, ingiuria e minaccia in danni di C.R..
Secondo il GdP, le lesioni, certamente riportate dalla PO, furono conseguenza di un litigio tra la stessa e l’imputato, ma non furono volontariamente causate. Viceversa, da una corretta lettura del verbale di udienza, si evince che il M. colpì il C. nel corso di un "contatto fisico" tra i due. C. sostiene che, avendo egli tentato di svincolarsi, fu colpito dal suo aggressore. Si configura dunque il delitto di lesioni volontarie con dolo eventuale, ovvero quello di lesioni colpose. Erroneamente poi il GdP sostiene che allo scontro non assistette nessuno, quando, viceversa, sempre dai verbali di udienza, risulta che presente fu tale P.A..
Quanto ai residui reati, il GdP ha affermato che esiste solo la dichiarazione della PO, non riscontrata da altri elementi.
Anche in questo caso, viceversa, risulta la presenza della P., che ha riferito di avere udito le espressioni pronunziate dal M. e ha precisato, in particolare, di avere udito la frase relativa alla "rottura delle ossa e dell’ombrello", fatto non irrilevante, atteso che, nella circostanza, l’ombrello della PO fu effettivamente spezzato e che, secondo il capo di imputazione, M. si sarebbe proposto di riservare lo stesso trattamento alle ossa del C..
Il 21.6.2011 il difensore del M. ha depositato memoria difensiva, con la quale si sostiene la inammissibilità del ricorso, in quanto il PG mira semplicemente a una diversa ricostruzione del fatto, senza per altro tenere in conto alcuno le discrasie tra la dichiarazione della PO e quella della moglie P.A., che colloca l’episodio in una data diversa da quella indicata dal marito.
A tal proposito, la difesa dell’imputato aveva chiesto la acquisizione dei tabulati telefonici dell’apparecchio in uso al M., cosa non possibile, dato il tempo trascorso, ma che sta a provare la limpidezza delle affermazioni difensive.
Quanto al primo motivo del PG, la difesa dell’imputato osserva che nessuna malattia in senso tecnico è riscontrabile nel C., atteso che i documenti sanitari indicano un semplice ematoma; quanto al secondo motivo, il PG ha chiaramente illustrato perchè non ritiene di assegnare dignità probatoria alle dichiarazioni del C., di talchè nessuna contraddittorietà è ravvisabile nel provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata va annullata con rinvio al SdP di Mascalucia per nuovo esame.
La pronunzia del predetto GdP rappresenta un caso di scuola di intrinseca contraddittorietà. Il giudicante infatti si spende per dimostrare la falsità dell’alibi inventato dal M., giungendo anche ad affermare che costui confezionò e produsse falsa documentazione. Quindi afferma che certamente C. fu colpito da M., ma conclude per l’assoluzione (per non aver commesso il fatto, mentre, per coerenza, avrebbe dovuto adottare la formula della insussistenza del fatto), sostenendo che il gesto non fu volontario.
Ebbene, se, per il giudicante, è certa la materialità del fatto, non si comprende per qual motivo non abbia condotto un più approfondito accertamento sulla natura dell’elemento psicologico, atteso che, come correttamente nota l’impugnante PG, nel vigente "sistema", sono previsti tanto il dolo eventuale, quanto il delitto di lesioni colpose.
Per quel che riguarda i delitti di ingiuria e minaccia, erra il GdP nel pretendere, come indispensabile, il riscontro alle parole della PO, atteso che, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della PO, sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (ASN 1999O691O-RV 213613; ASN 199800788-RV 209404; ASN 199704946-RV 208913).
Ebbene, nessuna valutazione di intrinseca attendibilità risulta compiuta sulle dichiarazioni del C..
Quanto al contributo di conoscenza proveniente dai testi, il GdP, dopo averli elencati, non dà atto, neanche sommariamente e per sintesi, di quanto da ciascuno riferito circa il preteso alibi del M., oltre a quelle del C..
D.P.A., indicata dal P.G. come teste de visu et auditu, non è traccia in sentenza.
L’ematoma è riconducibile alla categoria delle lesioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Mascalucia per nuovo esame.
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