Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il TAR:
– in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per la carenza di interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzioinadempimento dell’Amministrazione intimata in ordine al sopravvenire di una nota del Direttore dell’Area Urbanistica e Lavori pubblici dello stesso Comune del 5.08.2009 che esitava interlocutoriamente l’istanza del permesso di costruire un opificio industriale con relativi uffici ed abitazione del custode, da ubicare in agro di Conversano;
– in parte, ha disposto la conversione del rito in relazione alla domanda di annullamento della predetta nota, con la quale è stato confermato il rifiuto di provvedere sul presupposto di dover attendere gli esiti di procedimenti penali e amministrativi in verità afferenti vicende pregresse, che hanno interessato la società dante causa dell’odierna ricorrente e, per l’effetto, il TAR aveva ordinato la rimessione sul ruolo della causa, ai fini della trattazione con il rito ordinario.
Il Comune ricorrente chiede la riforma della predetta sentenza lamentando tre profili di gravame relativi alla violazione dell’art. 112 del c.p.c. in quanto il TAR:
1. avrebbe proceduto d’ufficio a disporre la conversione gravata;
2. avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto la parte ricorrente non avrebbe formulato domanda di annullamento della nota dirigenziale ed avrebbe erroneamente interpretato il ricorso di primo grado che in nessuna parte avrebbe proposto domanda di annullamento. Per questo non si poteva neanche fare applicazione dell’art. 32 del sopravvenuto c.p.a. in quanto non sui trattava di azioni connesse;
3. la nota dirigenziale era precedente al ricorso
La società appellata, con la memoria di costituzione in giudizio e con la memoria per la discussione ha eccepito la tardività del gravame e nel merito la sua infondatezza.
Alla camera di consiglio la causa è stata ritenuta in decisione.
Il ricorso è tardivo e comunque infondato.
– 1. E’ tardivo in quanto, come esattamente eccepito dall’appellata, in base alla stessa prospettazione dell’appellante, nel caso si doveva applicare lo speciale rito del silenzio di cui all’art. 21bis dell’allora vigente l. n.1034/1971, per cui l’appello andava introdotto entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza,vale a dire entro i 90 gg. dal 26.2.2010.
Il presente gravame essendo stato introdotto l’8.4.2011 è dunque irrimediabilmente tardivo.
– 2. E’ comunque anche infondato in quanto:
– la sentenza impugnata nel disporre la conversione ha fatto una corretta applicazione dei principi generali di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 ed all’art. 113 Cost. per cui la tutela dei diritti e interessi legittimi in giudizio è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e non può essere pregiudicato da formalismi non strettamente ed assolutamente necessari all’economia processuale, e del giusto processo di cui all’art. 4 del c.p.a.;
– come risultava dall’epigrafe del gravame la ricorrente in primo grado aveva specificamente richiesto l’accertamento dell’illegittimità della nota comunale, per cui esattamente la sentenza ha affermato che tale determinazione, benché meramente sospensiva, determinava un arresto procedimentale sine die producendo quindi, a tempo indeterminato, gli effetti sostanziali di un diniego; alla stessa, pertanto, va riconosciuto un valore provvedi mentale.
In conseguenza esattamente il TAR per questa parte l’ha rinviato al ruolo ordinario.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
Le spese, della presente fase, possono tuttavia essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
– 1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto;
– 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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