Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E’ appellata la sentenza in epigrafe, con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’avv. S. S. avverso delibera del C.S.M. e conseguente decreto ministeriale di decadenza del medesimo dall’incarico di giudice di pace nella sede di Castellamare di Stabia, in considerazione di causa di incompatibilità prevista dall’art. 8, comma 1, lett. cbis) della legge n. 374/91, essendo stato accertato che il fratello Armando S. esercitava professione forense nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata ed era, inoltre, fiduciario della compagnia di assicurazione Assitalia.
Le censure dedotte in primo grado, di violazione del principio del ne bis in idem per esser state dette circostanze contestate in precedente procedimento archiviato per mancata tempestiva iscrizione nell’apposito registro previsto dal d.P.R. n. 198/2000, violazione dell’art. 8, comma 1, lett. cbis) legge n. 347/91, illegittimità costituzionale di detta norma, sono state disattese dai primi giudici, la prima, considerando non decisiva la precedente archiviazione, non trattandosi di illecito istantaneo ma di situazione di incompatibilità ancora attuale al momento del provvedimento impugnato, la seconda, in considerazione della ratio della previsione dell’incompatibilità in questione e tenuto conto che era emerso che il fratello era costituito in quarantatre procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata mentre la relativa posizione di fiduciario di impresa di assicurazione denotava un collegamento stabile e non occasionale con l’impresa assicuratrice, la terza, rilevando che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione solo nella parte in cui stabiliva l’incompatibilità riguardo all’intero territorio nazionale anziché limitarla al circondario del tribunale nel quale il giudice di pace esercita le funzioni.
L’appellante denuncia error in procedendo, error in judicando, violazione e falsa applicazione art. 5, comma 3, art. 8, comma 1 lett. c) bis, art.7 e art. 9 della legge n. 374/91, violazione e falsa applicazione delle circolari del C.S.M. n. P1436 del 21.1.2000 e P15880 del 1.8.2002, violazione e falsa applicazione art. 17 DPR 168/00, violazione del principio del ne bis in idem, vizio del procedimento, eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento del fatto, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 3 legge n. 241/90, difetto di motivazione, violazione dell’art. 97 Cost..
Sostiene, in sintesi, che non sussista un rapporto di collegamento stabile tra il proprio fratello e le compagnie di assicurazione Assitalia e Generali, che le conseguenze dell’archiviazione precedentemente disposta non possano essere che quelle dell’impossibilità di riproporre l’imputazione disciplinare, pregiudicandosi altrimenti le guarentigie dell’incolpato e svuotandosi di significato la previsione dell’art. 17, comma 9, del DPR 198/2000; inoltre, la circostanza che il fratello abbia continuato a seguire, in proprio o quale fiduciario di un’impresa assicuratrice, in maniera non assidua, stabile e continuativa, incarichi professionali già pendenti alla data di nomina dell’appellante a giudice di pace non poterebbe giustificare un provvedimento di decadenza, potendo eventualmente determinare una sospensione dall’incarico nelle more dell’espletamento di un’adeguata istruttoria, nella specie rivelatasi carente.
Rileva, ancora, con richiamo alla circolare n. P1463, che il rapporto intercorrente tra l’avv. Armando S. e l’Assitalia non implica vincolo di subordinazione o dipendenza, comportando il rapporto fiduciario solo l’occasionale attribuzione di incarichi, mentre la natura fiduciaria dei singoli incarichi attribuiti non vale a configurare un rapporto di lavoro caratterizzato dalla continuità e abitualità delle prestazioni. Soggiunge di non essere, peraltro, tenuto a conoscere con esattezza il numero di cause patrocinate dal fratello, non intrattenendo con questi rapporti di natura professionale, essendo cessata ben prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace l’associazione professionale anteriormente esistente col fratello; inoltre, egli stesso ha cessato ogni attività professionale pure consentitagli al di fuori del circondario.
L’appellante richiama e ripropone le censure dedotte in primo grado, sottolineando che è mancata una prova rigorosa circa l’esistenza del carattere abituale della prestazione professionale svolta dal fratello a favore delle compagnie di assicurazione, e contesta l’esegesi fornita dal C.S.M ed avvalorata dal giudice di prime cure.
Subordinatamente insiste sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1 lett. c) bis per violazione degli artt. 3, 102 e 107 Cost., in particolare evidenziando il diverso trattamento delle incompatibilità per i giudici di pace e per i magistrati di carriera.
Si sono costituiti e replicano articolatamente il C.S.M. ed il Ministero intimati.
L’appellante, in memoria, ulteriormente illustra le proprie tesi, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 28.6.2011.
L’appello è infondato.
Non giova all’appellante valorizzare la archiviazione di precedenti, analoghe contestazioni, dovuta a perenzione del procedimento, in quanto i provvedimenti impugnati si basano su elementi di fatto cronologicamente successivi, e, pertanto, nuovi, costituiti dalla permanenza della situazione di incompatibilità.
Né può condividersi l’osservazione dell’appellante che la natura permanente dell’illecito inciderebbe esclusivamente sul termine di decadenza per l’esercizio del potere, che, peraltro, una volta esercitato si esaurirebbe definitivamente; tesi che erroneamente postula l’irrilevanza dei comportamenti illeciti successivi al provvedimento di archiviazione.
Il principio del ne bis in idem, dunque, non risulta fondatamente invocato nella fattispecie.
Anche le ulteriori censure non persuadono. L’art. 8, comma 1 lett. cbis), della legge n. 374 del 1991 stabilisce che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace "coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività". La circolare del C.S.M. n. P15880 del 1°.8.2002 puntualizza che per attività professionale incompatibile deve intendersi quella consistente nell’assunzione non episodica di incarichi libero professionali o nell’esercizio di attività di agente, subagente, rappresentante e consulente nei settori in questione e che, relativamente ai soggetti legati al giudice di pace, la nozione di attività professionale comprende anche l’attività svolta negli uffici legali di imprese di assicurazione o banche anche con rapporto di lavoro subordinato.
Non è decisivo, dunque, che, come sottolineato dall’appellante, il fratello non sia legato da rapporto di tipo subordinato con assicurazioni, rilevando parimenti l’attività professionale autonoma abituale, ossia non episodica.
Il giudice di primo grado ha evidenziato che "nella fattispecie, dagli accertamenti svolti, è emerso che l’avv. Armando S. rappresenta la società Assitalia ed è costituito in quarantatre procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata" ed ha ritenuto legittima la valutazione del C.S.M., il quale, con la delibera del 9.11.2005, aveva considerato che l’attività svolta non poteva ritenersi episodica alla luce, oltre che degli accertamenti istruttori effettuati, delle stesse ammissioni del dott. S., che alla audizione del 6.6.2005 dichiarava che il fratello era fiduciario per la provincia di Napoli di Generali s.p.a e di Assitalia s.p.a.
L’avviso del T.A.R. è pienamente condivisibile, considerato che detto rapporto fiduciario denota un collegamento non meramente occasionale ma stabile con le predette compagnie assicuratrici, indipendentemente dal numero dei singoli, specifici incarichi che, in concreto, possono, in un determinato periodo, essergli concretamente affidati. Non è dunque determinante il rilievo dell’appellante che un avvocato fiduciario possa teoricamente non ricevere incarichi per periodi più o meno lunghi.
Manifestamente infondata appare, infine, l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 8, comma 1 lett. cbis) legge n. 374 del 1991, come prospettata dall’appellante, considerata la diversità delle categorie di magistrati poste a confronto e che le incompatibilità previste per i magistrati onorari sono definite tenendo conto, in particolare, della tipologia di controversie prevalentemente trattate dai medesimi.
La declaratoria, intervenuta nel 2006, di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui proiettava la propria efficacia su tutto il territorio nazionale anziché limitatamente al circondario in cui opera il giudice di pace non rileva nella presente controversia, in cui si discute di attività del fratello dell’appellante nel circondario di Torre Annunziata; la pronuncia ha fornito spunto a richiesta dell’appellante di trasferimento ad altra sede ma tale richiesta, l’esito negativo che ha sortito e la relativa impugnazione, ripetutamente segnalati dall’appellante, non rilevano nel presente contenzioso, relativo ai provvedimenti del 2005 di decadenza dall’incarico.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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