Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in trattazione il D.I.R.F.O.R.Sindacato nazionale dei dirigenti e direttivi forestali (d’ora in poi soltanto DIRFOR), ha impugnato la diramazione generale dell’Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato del 14.3.2011, a firma del Capo del Corpo, nella parte in cui dispone che la competenza ad emanare i provvedimenti di concessione o diniego dei trasferimenti ai sensi della legge n. 104 del 1992 sia attribuita alla Divisioni del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane e la firma dei relativi provvedimenti spetti al Capo del Corpo forestale dello Stato.
Ne ha dedotto l’illegittimità, premessa la sua legittimazione a ricorrere, per incompetenza relativa del capo del Corpo a delimitare le funzioni e le competenze dei Comandi regionali e per violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, per l’utilizzo della circolare amministrativa invece che del decreto ministeriale (primo motivo) e, in via subordinata, per difetto assoluto di motivazione (secondo motivo).
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva in data 9.6.2011, con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto e documentazione concernente la vicenda di cui trattasi, compresa la relazione da parte degli uffici competenti, in data 5.7.2011.
Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Si prescinde dall’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva da parte del sindacato ricorrente, atteso che il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che seguono e deve, pertanto, essere respinto.
L’articolo 33 della legge 5.2.1992, n. 104, rubricato "Agevolazioni", dispone testualmente, al comma 5, che "5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Con il D.M. 12 gennaio 2005, " Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.", sono stati istituiti i Comandi Regionali; ed infatti, ai sensi dell’articolo 11, come modificato dall’articolo 1 del D.M. 9 febbraio 2007, rubricato "Comando regionale", "Presso le sedi indicate nell’allegato A, facente parte del presente decreto, è istituito il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, cui è preposto un dirigente superiore che assume la denominazione di Comandante regionale. Il Comandante regionale è responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate. Le funzioni vicarie sono svolte da un primo dirigente che assume la denominazione di vice comandante regionale.
2. Il Comandante regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall’Ispettorato generale, nel proprio ambito territoriale, pianifica, coordina, supporta e controlla le attività di tutte le strutture ed articolazioni del Corpo forestale dello Stato ivi operanti e attua il raccordo tra queste e l’Ispettorato generale, con riferimento alle funzioni attribuite nel successivo art. 12. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti istituzionali sono assegnate al Comandante regionale dall’Ispettorato generale adeguate risorse umane, nonché economiche e strumentali nei limiti delle disponibilità di bilancio.".
Ai sensi del successivo articolo 12, sempre come modificato dall’articolo 1 del D.M. 9 febbraio 2007, rubricato "Funzioni e compiti del Comando regionale ", "Il Comando regionale, in relazione alle competenze attribuite al Corpo forestale dello Stato dalla normativa vigente, svolge, nell’ambito del territorio della rispettiva regione, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
j) gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, con particolare riferimento a:
riconoscimento e concessione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992;
mobilità a domanda del personale in ambito regionale secondo le procedure ed i criteri stabiliti dallo specifico regolamento per i trasferimenti, nel rispetto delle dotazioni organiche;…".
Sulla base del combinato disposto degli articoli richiamati può fondatamente sostenersi che, con specifico riferimento alle competenze dei comandi, essendo stati distinti i trasferimenti a domanda ed i benefici di cui alla l. n. 104 del 1992, i trasferimenti di cui trattasi debbano essere valutati e considerati nell’ambito della complessiva materia dei trasferimenti del personale dipendente.
L’attribuzione della competenza all’adozione dei provvedimenti sui trasferimenti a domanda, in ambito regionale, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, è stata attribuita ai Comandi regionali sulla base della disciplina transitoria di cui alla nota n. 151/IV dell’8.7.2008, nelle more delle procedure a regime di cui al D.C.C. 20.12.2007 sui trasferimenti a domanda, come successivamente sostituito dai D.C.C. del 16.7.2009 e del 7.4.2010, e della successiva circolare interpretativa dell’Ispettorato generale n. IV/09/149 del 17.3.2009. Ed infatti l’articolo 1, comma 3, del D.C.C. 7.4.2010 prevede espressamente che "Il presente provvedimento non si applica nei casi… della legge 5 febbraio 1992, n. 104,…".; specificandosi, altresì, che si sarebbero dovute seguire le "procedure ed i criteri stabiliti dallo specifico regolamento per i trasferimenti"; in particolare, con la nota di cui al prot. n. 149/IV del 17.3.2009 è stato puntualmente previsto che rientrano nelle competenze dei Comandi regionali anche i trasferimenti all’interno della Provincia/Regione di cui all’articolo 1 del D.C.C. 20.1.2007 e, pertanto, anche i trasferimenti ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della l. n. 155 del 2001.
Nelle more dell’adozione del detto regolamento, di cui all’articolo 7, comma 3, della legge n. 155 del 2001, pertanto, deve ritenersi che i decreti del Capo del Corpo e le relative circolari interpretative costituiscano la disciplina in vigore relativamente all’ambito dei trasferimenti del personale a livello nazionale ed anche solo regionale.
Tuttavia successivamente alle richiamate note sono state apportate rilevanti modifiche al comma 3 dell’articolo 33 richiamato, che individua i presupposti di operatività dell’istituto del trasferimento che interessa in questa sede e, alla luce, delle predette innovazioni normative, si è ritenuto opportuno, con l’impugnata diramazione, riconsiderare la materia; nell’ambito del detto contesto, è stato previsto che la competenza nella materia dovesse essere riconosciuta alle Divisioni del Servizio centrale per la gestione delle risorse umane, al fine precipuo di ricondurre l’intera materia all’interno di un’unica disposizione in modo completo ed organico.
Né la scelta in tal senso appare illogica, attesa la finalità perseguita e tenuto conto della particolare delicatezza della materia e, soprattutto, delle problematiche che, al riguardo, si sono e potrebbero ulteriormente manifestarsi, ancora di più qualora la gestione fosse effettuata a livello regionale (sebbene limitatamente ai soli trasferimenti interregionali), ai fini della trattazione organica ed unitaria della materia stessa.
Né, infine, si ritiene che possa fondatamente sostenersi il difetto di una idonea motivazione a supporto della scelta effettuata; al riguardo è sufficiente richiamare quanto in precedenza dedotto in ordine alla competenza, sulla base dell’attuale quadro normativo, all’adozione dei provvedimenti di cui trattasi e, pertanto, alla non necessità di una motivazione puntuale nel caso in cui la competenza sia ricondotta negli esatti canoni.
Per le considerazioni che precedono il ricorso è, pertanto, infondato nel merito e deve essere respinto.
Si ritiene tuttavia opportuno disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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