Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 04-11-2011, n. 39795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 5 aprile 2011 il Tribunale di Genova, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da B.A. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 marzo 2011 dal giudice per le indagini preliminari in relazione al delitto di tentato omicidio in danno di K.A..

Il Tribunale osservava che gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato erano costituiti dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa che effettuava in termini di certezza il riconoscimento del suo aggressore, che l’aveva aggredita, cagionandole lesioni da taglio all’emitorace sinistro, alla coscia e alla mano, dall’esito degli accertamenti medico legali, evidenzianti la reiterazione dei colpi inferti anche in regioni vitali quale l’emitorace sinistro, dalle riprese video filmate da cui risultava che l’indagato, al momento del fatto, non indossava un casco integrale, bensì un copricapo che lasciava libera la visuale del volto.

Le esigenze cautelari venivano ravvisate sotto il profilo dell’art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto della gravità del fatto, della pericolosità sociale dimostrata anche mediante il possesso di armi da taglio, della intensità del dolo sotteso alla condotta, della futilità della causale.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’indagato, il quale lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria, tenuto conto, in particolare, della inattendibilità del riconoscimento operato dalla parte offesa, avvenuto a distanza di qualche tempo dal fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, dall’esito degli accertamenti medico legali, evidenzianti la reiterazione dei colpi inferti anche in regioni vitali quale l’emitorace sinistro, dalle riprese video filmate da cui risultava che l’indagato, al momento del fatto, non indossava un casco integrale, bensì un copricapo che lasciava libera la visuale del volto e, quindi, ne rendeva possibile il riconoscimento.

Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica, ha messo in luce l’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, che hanno trovato puntuale conferma nel complesso delle indagini svolte e nella tipologia e nel numero delle lesioni riscontrate.

Ha, infine, evidenziato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali, la volontà omicida sottesa alla condotta, tenuto conto della reiterazione dei colpi, delle parti del corpo della parte offesa attinte dai colpi, della tipologia dell’arma usata (un coltello da cucina con lama affilata), della posizione reciproca tra aggressore e vittima.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di tentato omicidio a lui contestato.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

In conclusione, risultando manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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