Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Pomezia di cui al prot. n. 74295 del 13.9.2010 avente ad oggetto l’intimazione di pagamento per indennizzo da occupazione abusiva di area demaniale marittima.
L’amministrazione comunale ha dedotto, in via preliminare, al momento della costituzione in giudizio l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di censure di contenuto meramente patrimoniale, e, nella medesima direzione, si è mossa la difesa dei ministeri intimati e dell’Agenzia del demanio
L’eccezione merita condivisione.
Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 822 c.c. e 28 e 35 cod. nav. in quanto l’amministrazione non avrebbe adeguatamente comprovato la demanialità della particella catastale sulla quale insiste parte della corte interna di pertinenza dell’immobile di proprietà della ricorrente; anzi, al contrario, si sostiene, nonostante l’incertezza ravvisabile al riguardo, sulla base della documentazione versata in copia agli atti nonché della normativa specifica nella materia come puntualmente richiamata, sarebbe possibile desumere che la suddetta particella sia invece di proprietà privata esclusiva della medesima ricorrente.
Nella sostanza con il detto primo motivo di censura è messa in serio dubbio la demanialità del bene in questione, ritenendosi che lo stesso più probabilmente dovrebbe ritenersi di proprietà privata; pertanto, si tratta di una controversia che, pur avendo formalmente come oggetto la richiesta di annullamento di un’ingiunzione di sgombero di suolo demaniale marittimo, si risolve essenzialmente nell’accertamento del carattere demaniale o meno del suolo stesso.
Al riguardo la consolidata giurisprudenza in materia ha avuto modo di rilevare come – atteso che la giurisdizione, a norma dell’articolo 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto "petitum" sostanziale (consistente, nello specifico, nella declaratoria dell’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affermare la demanialità delle aree di proprietà della ricorrente), da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. "petitum" formale) ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio -, le questioni di questo tipo, che postulano accertamenti di fatto inerenti il rapporto tra proprietà pubblica e proprietà privata, sono di pertinenza del giudice ordinario, in quanto la posizione che fa valere il soggetto che assume di essere proprietario dell’immobile è di diritto soggettivo, ancorché l’impugnazione sia rivolta contro il provvedimento ingiuntivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4016; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 1985, n. 450; TAR LazioRoma, sez. II, 3 luglio 2008, n. 6378; T.A.R. CalabriaCatanzaro, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 18; T.A.R. CalabriaReggio Calabria, 8 settembre 2005, n. 1399).
Nel caso in esame, infatti, il privato occupante insorge avverso tale ordinanza al fine sostanziale di sentire negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà.
Né ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale che afferma la giurisdizione amministrativa qualora il ricorso proposto contro una ingiunzione di sgombero di area demaniale lamenti lo scorretto esercizio dei poteri di autotutela dell’autorità marittima, in particolare sotto il profilo della omessa effettuazione della delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell’articolo 32 cod. nav. e dell’articolo 58 del relativo regolamento di esecuzione, atteso che risulta in atti che la delimitazione degli arenili del Comune di Pomezia è stata redatta ai sensi del regolamento di cui al R.D. 20 novembre 1879, in data 30.9.1926 ed approvata in data 19.9.1932 dal competente Ministero delle comunicazioni e registrato a Civitavecchia in data 8.10.1932 (cui è stata allegata la planimetria dalla quale emergono i limiti di confine tra le proprietà private ed il pubblico demanio dello Stato).
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito; si ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite le spese del presente giudizio, atteso che nell’impugnato provvedimento è stato indicato proprio questo tribunale come competente a provvedere sull’eventuale impugnazione.
Infine, in applicazione del principio della "translatio iudicii", affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77, recentemente disciplinato dall’articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ora regolato dall’articolo 11 c.p.a., il processo, proposto dinanzi a giudice carente di giurisdizione, può essere riassunto dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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