Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2011 e depositato il 17 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data 13 giugno 2011 dal Questore della Provincia di Milano, notificato in data 27 giugno 2011, recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che, in via preliminare, ha evidenziato la tardità del deposito del ricorso e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Alla Camera di consiglio del 5 dicembre 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alla parte presente alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito.
2. Secondo l’art. 35, comma 1, lett. a, del cod. proc. amm. il ricorso è irricevibile se viene depositato tardivamente; ai sensi dell’art. 45, comma 1, del predetto codice i ricorsi vanno depositati nella Segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica per il destinatario.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mani presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 10 ottobre 2011 e il deposito è avvenuto soltanto il 17 novembre 2011, ossia ben oltre il termine perentorio di trenta giorni, previsto dal precitato art. 45.
2.1. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
3. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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