Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7035 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha attribuito, a norma dell’art. 2051 cod. civ., in solido all’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina – già Consorzio Acquedotto Penisola Sorrentina – e al Comune di Massa Lubrense la responsabilità dell’incidente occorso in data (OMISSIS) a E.S., all’epoca undicenne, caduto dalla bicicletta a causa di un dislivello di 6 cm. del manto stradale dovuto ad un’ escavazione di cm. 60 x 60, profonda 6 cm., posta intorno ad un tombino, eseguita dall’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina, non segnalata neppure dal Comune, sì da costituire insidia o trabocchetto, a cui incombeva l’obbligo della vigilanza, controllo e manutenzione dei tombini e chiusini posti sulla strada che, a norma dell’art. 2, comma 7, del nuovo codice entrato in vigore nel 1993 era divenuta comunale per i Comuni, come quello di Massa Lubrense, con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Ricorre per cassazione l’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina cui resistono il Comune di Massa Lubrense che ha proposto ricorso incidentale, E.S. e l’Amministrazione Provinciale di Napoli, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, e l’Ina Assitalia. Il ricorrente principale ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., vanno riuniti.

1.1 – Va preliminarmente respinto il rilievo di E.S. di inammissibilità per tardività del ricorso principale.

Infatti la sentenza impugnata è stata depositata il 29 dicembre 2005 e, non essendo stata notificata, il termine di impugnazione a norma dell’art. 327 cod. proc. civ. previgente era di un anno e quarantasei giorni.

Conseguentemente il termine scadeva il 14 febbraio 2007, e poichè dagli atti risulta che il 12 febbraio 2007 l’ufficiale giudiziario ha provveduto alla notifica nei suoi confronti a mezzo del servizio postale, il rilievo è da respingere.

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce:

Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 100, 106, 112, c.p.c., in relazione agli artt. 2043 e 2051 c.c., art. 91 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 100 c.p.c." per non aver la Corte di merito statuito sull’eccepita carenza di legittimazione processuale essendo estranea al processo.

Dalla sentenza impugnata infatti risulta che l’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina è stata ritenuta corresponsabile in quanto appaltatrice dei lavori di conduttura per l’allaccio alla rete idrica richiesta da C.G. per l’esecuzione dei quali era stata scavata l’area sul manto stradale.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 106 e 112 c.p.c. e art. 24 Cost." per non avere il giudice accolto l’istanza di chiamata in causa di C.G., richiedente l’allaccio alla rete idrica accollandosi l’onere delle opere murarie e la responsabilità … lo scavo, il ripristino e le autorizzazioni necessarie.

Il motivo è inammissibile perchè sia dalle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata, sia dal fatto processuale riassunto dalla ricorrente emerge che sull’omessa pronuncia della domanda di chiamata in garanzia del terzo l’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina non ha proposto appello incidentale.

3.- Con il terzo motivo la stessa deduce: "Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c." e lamenta che la Corte di merito ha applicato congiuntamente l’art. 2051 cod. civ. sulla responsabilità del custode sulla cosa e l’art. 2043 cod. civ. per insidia e trabocchetto costituita dalla medesima senza considerare l’apporto causale del danneggiato idoneo ad interrompere il nesso causale perchè la buca ed il tombino potevano essere soggettivamente evitati dal ragazzo e comunque vi era la responsabilità della predetta C.. Il motivo è inammissibile.

Ed infatti la censura concernente l’attribuzione della causa dell’evento alla condotta del bambino, priva di qualsiasi critica logico-giuridica alla decisione impugnata che ha ampiamente motivato al riguardo è inammissibile, così come il richiamo all’inquadramento della fattispecie nell’art. 2043 o 2051 cod. civ. per carenza di interesse.

4.- Con il ricorso incidentale il Comune di Massa Lubrense deduce:

"Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 7 C.d.S., comma 2. Difetto di legittimazione passiva dell’ente locale comunale. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" e lamenta che il giudice di appello ha applicato il nuovo codice della strada entrato in vigore del 1993 mentre l’incidente è del 1989 allorchè vigeva il precedente codice della strada e poichè la strada era provinciale la responsabilità era della provincia. Il motivo è infondato.

Infatti in difetto di prova – che per il principio di vicinanza spettava al Comune di Massa Lubrense – di una popolazione, all’epoca dei fatti – 1989 – superiore a ventimila abitanti, detto ente era responsabile dei danni verificatisi nei tratti di strada attraversanti il centro abitato, pur se appartenenti al demanio provinciale, per effetto della L. 28 febbraio 1967, n. 105 secondo cui "giusta la L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. c, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani, comunque interferenti con i suddetti tratti di strada", tra i quali vanno ascritti quelli provocati dalla mancata eliminazione e segnalazione ai passanti delle insidie esistenti nella sede stradale per le opere conseguentemente necessarie (Cass. 15779 del 2006, 8837 del 2007), ancorchè la loro esecuzione – nella specie allacciamento all’acquedotto – sia affidata ad un consorzio a norma della L. n. 650 del 1979, art. 9 (sostitutivo della L. n. 319 del 1976, ar. 6), ratione temporis applicabile – secondo cui "i servizi pubblici di acquedotto, fognature.. sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunità montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218." – dovendo i Comuni "in ogni caso ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l’esecuzione dei lavori" (precitato art. 1, comma 3).

3.1- Ulteriore censura è non aver accolto l’istanza di chiamata in giudizio della C., richiedente l’allaccio e perciò unica legittimata passiva.

La censura è inammissibile per le medesime ragioni espresse in relazione all’identica doglianza della ricorrente principale.

4.- Con il secondo motivo il Comune di Massa Lubrense deduce:

"Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e art. 2043 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" lamentando che l’uso generale e diretto da parte dei cittadini della strada comporta l’impossibilità della custodia di essa e che comunque l’incidente era ascrivibile esclusivamente al danneggiato e al genitore che non lo aveva sorvegliato. Il motivo è infondato nella prima parte, inammissibile nella seconda.

Va infatti ribadito che l’impossibilità della custodia non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che, posto all’interno della perimetrazione del centro abitato, era adibiti al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia (Cass. 12425 del 2008), apporre o controllare che l’appaltatore apponga se in tal senso è il relativo contratto, adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma del D.P.R. n. 393 del 1959, art. 8 e art. 14, comma 15, applicabili ratione temporis ("chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi;

c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza;.. " indicando "le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla carreggiata..", diversamente dovendo rispondere, ancorchè unitamente all’appaltatore, dei danni derivati a terzi (Cass. 15383 del 2006, 19129 del 2011).

4.1.- Quanto poi alla responsabilità del danneggiato la censura è inammissibile non avendo il Comune richiamato nessuna circostanza di fatto, acquisita agli atti nei gradi di merito, che consenta a questa Corte di rilevare la violazione dell’art. 1227 cod. civ..

5 – il ricorso incidentale dell’amministrazione provinciale di Napoli proposto per l’ipotesi di ritenuta sua legittimazione passiva è conseguentemente assorbito. Concludendo il ricorso principale ed incidentale del Comune vanno respinti, mentre resta assorbito il ricorso incidentale della Provincia di Napoli.

Attese le alterne vicende del processo si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta i ricorsi principale dell’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina ed incidentale del Comune di Massa Lubrense. Dichiara assorbito il ricorso della Provincia di Napoli. Compensano le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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