Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 21.2.11 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’istanza proposta da H.X.J. intesa ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti il 15.7.10 dal GUP del Tribunale di Milano.

Ricorre il difensore di H.X.J. contro detta ordinanza, di cui chiede l’annullamento sostenendo che per propria incolpevole svista, a causa di una sbavatura dell’inchiostro del fax, la data riportata in calce alla notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza gli era apparsa come "18.11.10" anzichè come "11.11.10" (data reale della notifica medesima): in proposito la motivazione della Corte territoriale – che aveva notato che il fax risultava trasmesso il 12.11.10, sicchè in nessun caso la relata di notifica all’imputato poteva risalire al 18.11.10 – era carente perchè non rispondente alla ragione dell’invocata restituzione in termine, atteso che il difensore richiedente non negava di aver ricevuto il fax il 12.11.10, ma aveva spiegato che lo aveva inserito nel fascicolo personale del proprio assistito, dapprima disinteressandosene, salvo successivamente riesaminarlo e decidere di considerare tale termine perchè ritenuto più favorevole rispetto a quello della difesa. Inoltre, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, effettivamente la sbavatura era evidente e rendeva non leggibile la data.

Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria in cui ha insistito nella propria impugnazione, chiedendo di essere rimesso in termini per l’appello.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

Infatti, il senso – logicamente corretto – della motivazione dell’impugnata ordinanza è che, ove pure, in via di ipotesi concessiva, la data della relata di notifica dell’avviso di deposito di sentenza all’imputato fosse risultata graficamente incerta come si sostiene in ricorso ("18.11.10" oppure "11.11.10"), ad ogni modo qualunque dubbio a riguardo sarebbe stato agevolmente superabile dall’ovvio rilievo che detto avviso trasmesso via fax – che, appunto, recava in calce la relata della già eseguita notifica all’imputato – era stato ricevuto dal difensore il 12.11.10 (come risultante dalla data riportata, come di consueto, sul bordo superiore del fax medesimo).

Pertanto, se l’avviso di deposito di sentenza era stato ricevuto via fax dal difensore il 12.11.10 (del che da atto lo stesso ricorso), evidentemente non poteva recare in calce una relata di notifica all’imputato avente data successiva (18.11.10, secondo la lettura fattane dal difensore medesimo).

Di conseguenza, la data della notifica dell’avviso di deposito all’imputato non poteva che essere quella dell’11.11.10.

Tale conclusione era evidente sia al momento di ricezione del fax sia in quelli successivi, restando in ogni caso sempre chiaramente leggibile la data del 12.11.10 riportata sul bordo superiore del fax, come sopra si è detto.

In conclusione, l’impugnata ordinanza ha correttamente motivato circa la non ravvisabilità del caso fortuito invocato ex art. 175 c.p.p., comma 1 dal ricorrente.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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