Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che il ricorso non sia fondato in quanto: a) la previsione dell’articolo 5, comma 5, del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 sul poteredovere dell’amministrazione di valutare ai fini del rilasciorinnovo del permesso di soggiorno fatti sopravvenuti – benché il Collegio non ignori l’esistenza di precedenti in senso contrario (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3760) – presuppone che l’istante sia entrato regolarmente in Italia e, non avendo o avendo perso uno dei presupposti, essenzialmente la disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, per il titolo di soggiorno, lo abbia riacquistato (per es. per aver trovato un’occupazione) prima che l’amministrazione si sia pronunciata, respingendola, sull’istanza; b) nella fattispecie invece il ricorrente è illo tempore entrato illegalmente in Italia dato che ha chiesto di beneficiare della sanatoria prevista dall’articolo 1 del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222); la sanatoria è alla fine stata negata perché è risultato che egli non era in possesso di uno dei presupposti della stessa (l’aver svolto attività lavorativa nei mesi di giugnosettembre 2002); contro il provvedimento che gli ha revocato il permesso di soggiorno egli propose ricorso giurisdizionale nell’ambito del quale ottenne la tutela cautelare: in forza di quest’ultima l’amministrazione gli ha rilasciato permessi di soggiorno sub condicione; il ricorso veniva tuttavia dichiarato perento da questa sezione con il decreto n. 44 del 15 febbraio 2011; di conseguenza il provvedimento a suo tempo impugnato ha ripreso a produrre i suoi effetti ed è pertanto rivissuta l’originaria condizione del ricorrente (di straniero extracomunitario illegalmente presente sul territorio nazionale); c) alla luce di queste premesse il provvedimento dell’amministrazione che ha denegato il permesso di soggiorno impugnato a mezzo del ricorso all’esame risulta legittimo in quanto al ricorrente, per la sua condizione di immigrato clandestino che non ha beneficiato di regolarizzazione in forza di provvedimento divenuto definitivamente efficace, non era applicabile la disposizione che dà rilevanza ai "fatti sopraggiunti" ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; d) è infine condivisibile l’assunto dell’amministrazione secondo cui nella concreta fattispecie il diniego costituisse un atto vincolato (proprio per l’impossibilità di attribuire rilevanza ai fatti sopraggiunti), con la conseguenza che l’omissione del cd. preavviso di rigetto non implica l’annullamento dell’atto in applicazione dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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