Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40044

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 27/09/2010, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza con la quale in data 19/06/2007, il g.u.p. del Tribunale della medesima città, all’esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto S.R. e I.H. responsabili del delitto di estorsione ai danni di F.M.R. e A.L..

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in proprio, con separati ricorsi, peraltro perfettamente identici, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo:

Violazione dell’art. 192 c.p.p. per non avere la Corte territoriale correttamente applicato i principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dall’ A. non avendone verificato nè l’attendibilità intrinseca nè quella estrinseca.

La Corte, poi, avrebbe motivato in modo illogico sulle dichiarazioni rese dalla F. la quale si era limitata a riferire delle minacce subito ma non il motivo per cui le erano state rivolte: il che determinava la integrazione di diversi reati ma non di quello di estorsione.

Nessun rilievo, infine, poteva essere attribuito alla documentazione dalla quale emergeva che la pretesa creditoria, lungi dal derivare dalla cessione di stupefacente, scaturiva dalla vendita di tappeti.

Motivi della decisione

1. Entrambi i ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli "per avere, in concorso ed in unione tra loro e presentandosi ripetutamente alle parti lese, costretto F.M.R. e A.L. a consegnare loro, in data 19.5.2006, la somma di 500,00 Euro, sul totale di 6.000,00 complessivamente pretesa a titolo di pagamento del corrispettivo di una partita di sostanza stupefacente acquistata dal predetto A., e pertanto non dovuta in quanto profitto di attività criminosa, mediante minaccia di morte e di danni alla persona rivolta ai predetti ed ai componenti della loro famiglia ed insita nella seguente espressione proferita dalla I. nel secondo incontro con F.R.: "Chiama subito tuo figlio, vogliamo i nostri soldi altrimenti è peccato arrivare a brutte cose;

sappiamo chi è la sua famiglia, lui ha un figlio di dieci anni, potrebbe succedere qualcosa di brutto a lui o alla sua famiglia; ci deve dare i soldi, se non lo chiami si arriva a brutte cose". 2. La Corte territoriale, ha fondato la propria decisione, principalmente, sulle dichiarazioni rese da A.L. imputato in un procedimento connesso.

La Corte ha dato atto che "dopo le dichiarazioni ndr: confessorie rese dall’ A. in ordine ad un traffico di stupefacenti gli operanti interrompevano il verbale, essendo emersi elementi di colpevolezza di A. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e provvedevano a generalizzarlo compiutamente ed a rivolgergli gli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p. il tutto alla presenza del suo difensore di fiducia.

Dopo detti avvisi A. affermava di voler rendere dichiarazioni (…)".

Di conseguenza, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dall’ A., essendo state ricevute nel pieno rispetto delle norme processuali (in terminis SSUU 12067/2009 riv 246375), ben potevano essere utilizzate dalla Corte territoriale.

3. Nel merito, la Corte, ha ampiamente illustrato non solo le ragioni per le quali le dichiarazioni dell’ A. dovevano ritenersi intrinsecamente attendibili, ma ha anche indicato i riscontri estrinseci (cfr pag. 4 motivazione), il tutto confortato dalla circostanza che la versione degli imputati è stata ritenuta inattendibile.

Le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute, quindi, null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

In altri termini, le censure devono ritenersi infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. 4. In conclusione, la doglianza nel merito (ossia in ordine all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle suddette dichiarazioni), essendosi i ricorrenti, da una parte, limitati a trascrivere, per numerose pagine, notorie massime di questa Corte di legittimità, e, dall’altra, a riproporre, in modo tralaticio, la propria tesi difensiva, deve ritenersi manifestamente infondata per genericità ed specificità.

E’, invece, semplicemente infondata la censura di natura processuale (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’ A.) alla stregua del principio di diritto enunciato nella cit. sentenza delle SSUU: dal che consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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