Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con sentenza n. 334 del 24.09.2010 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 15.01.2010, condannava l’imputato per il delitto di rapina.
Avverso la pronunzia della Corte di Appello l’imputato personalmente propone ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con un primo motivo il ricorrente contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina piuttosto che esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Sostiene infatti di aver esercitato violenza sulla parte offesa – appropriandosi della di lei borsetta – per rientrare nel possesso di una somma di denaro anticipatamente elargitale in retribuzione di una prestazione sessuale a titolo oneroso successivamente non adempiuta.
Con un secondo motivo contesta la erronea applicazione della legge penale per l’errata qualificazione del fatto già esposta nel precedente motivo, mancando nella fattispecie sia il dolo di rapina che l’ingiustizia del profitto.
2. – Il ricorso è infondato e va rigettato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).
Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l’art. 606 c.p.c., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803).
Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546;
Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).
Ne caso di specie, il giudice di appello ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, respingendo la ricostruzione dei fatti prospettata dalla difesa secondo cui l’imputato avrebbe usato violenza allo scopo di rientrare in possesso di una somma già versata alla persona offesa in pagamento di una non ricevuta prestazione sessuale (fattispecie secondo il ricorrente qualificabile come esercizio arbitrario delle proprie ragioni) su di un esatto percorso logico. In primo luogo, rileva la Corte territoriale che detta versione non è stata fornita dall’imputato nella immediatezza del fatto, quando – in sede di convalida – questi ritenne di avvalersi della facoltà di non rispondere; cosicchè la complessiva valutazione dell’originario silenzio e della successiva versione offerta dall’imputato fonda il convincimento sulla non credibilità dello stesso. Inoltre, la versione della parte offesa (dell’aggressione a scopo di rapina) non solo non è stata smentita da alcuna risultanza processuale ma, al contrario, è stata suffragata da importanti elementi di riscontro (quali il rinvenimento delle pinze usate per la violenza).
Nemmeno potrebbe, in ogni caso, derubricarsi la contestata rapina in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Invero, la qualificazione del fatto proposta dall’imputato non appare, neppure astrattamente, esatta: giacchè non è dato evincere quale diritto soggettivo l’imputato avesse potuto ritenere di esercitare realizzando la violenta condotta appropriativa accertata nel processo.
Il ricorso espone, per il resto, una ricostruzione dei fatti alternativa a quella accertata dai giudici. Trattandosi di giudizio di merito, per come già esposto esso è in questa sede insindacabile a fronte della coerenza della alternativa ricostruzione oggetto della sentenza impugnata.
3. – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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